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Definizione di misure di sicurezza


Le misure di sicurezza possono essere annoverate tra le conseguenze “sanzionatorie” del reato nonostante che non abbiano natura punitiva. Esse sono infatti concepite non per punire la colpevolezza di un reo ma per fronteggiare la pericolosità di un soggetto autore di una fatto di reato. E mentre la consapevolezza implica un giudizio di rimproverabilità nei confronti del reo per quanto egli ha fatto di “male”, la pericolosità sociale consiste in un giudizio prognostico di tipo scientifico-naturalistico sulla personalità dell’autore di cui si accerti la rilevante probabilità di futura ricaduta nel reato.
Dunque, mentre la colpevolezza è un giudizio che “guarda al passato”, quello di pericolosità è un giudizio che, pur muovendo dal fatto commesso, “guarda al futuro”.

Art. 203 c.p.: “è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile e non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’art. precedente (un reato o un c.d. quasi-reato) quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”.

Oggi, la pericolosità del soggetto non è + presunta dalla lex sulla base della gravità del fatto commesso, ma deve essere sempre accertata in concreto dal giudice, eventualmente con l’ausilio di esperti incaricati di una perizia.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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