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Definizione di norme penali in bianco

Definizione di norme penali in bianco


In definitiva tutte le norme del c.p. che prevedono le cause di giustificazione generali (artt. 50-54) sono in un certo senso “norme in bianco”, nel senso che non autorizzano o impongono specifici comportamenti, ma si avvalgono di clausole generali per individuare i fatti autorizzati:
per la legittima difesa e lo stato di necessità => quella della proporzionalità come criterio di individuazione degli interessi in conflitto; e quella della necessità di salvataggio come criterio di individuazione della loro situazione di conflitto.
per il consenso dell’avente diritto => quella che individua in quelli disponibili gli interessi che possono essere legittimamente sacrificati in ragione dell’autodeterminazione del titolare.
Queste norme per individuare le facoltà opereranno solo in base al criterio di specialità => i fatti giustificati da queste situazioni sono necessariamente speciali rispetto alle corrispondenti fattispecie incriminatrici: es. violazione di domicilio commessa in stato di necessità.  
 
Quelle che prevedono l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere (artt. 51/53) lo sono in senso tecnico, in quanto rinviano espressamente a norme extrapenali più specifiche attributive di facoltà o impositive di doveri determinati in funzione del perseguimento di particolari interessi, sul presupposto di un conflitto di interessi che è totalmente riassorbito e risolto nella singola previsione extrapenale del diritto o del dovere. Queste due norme opereranno sulla base di tutti i criteri che presiedono alla soluzione delle antinomie normative.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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