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I contenuti del principio di legalità


Il principio di legalità si specifica nei 3 fondamentali sottoprincipi:

A_

Riserva di legge in materia penale (Art. 25.2 Cost.)


La fonte legislativa, mentre può escludere totalmente l’intervento stesso del potere esecutivo tutte le volte in cui provveda essa stessa alla completa formulazione del precetto, non sarà per contro mai possibile neutralizzare completamente il ruolo del potere giudiziario, in quanto in effetti sarà in ogni caso necessario il suo intervento nel momento applicativo.
Ciò spiega come la riserva di legge, cioè la preferenza esclusiva e monopolistica accordata alla fonte legislativa, possa implicare l’esclusione di tutte le altre fonti formali di produzione, ma di per sé sola non esclude necessariamente un ricorso alle fonti sostanziali nel momento applicativo e per opera decisiva del giudice.

B_

Determinatezza e tassatività della legge penale


Sviluppato in funzione di contenimento del potere giudiziario.
Con la determinatezza ci si riferisce al requisito di formulazione della norma che sia espressiva del precetto da contenere al minimo il ricorso integrativo alle fonti sostanziali da parte del giudice.
Con la tassatività ci si riferisce ad un divieto applicativo per il quale al giudice viene interdetto di applicare la norma legislativa oltre i casi, cioè il modello di comportamento, da essa previsti (divieto di analogia).

Quindi sia la determinatezza che la tassatività mirano ad escludere o circoscrivere la possibilità che il giudice, nella qualificazione giuridica del fatto storico, vada oltre l’indicazione valutativa che gli è offerta dalla regola iuris legislativa. Ma mentre la determinatezza opera (“a monte”) sul piano legislativo della formulazione della norma per chiudere preventivamente gli spazi interpretativi del giudice, la tassatività opera (“a valle”) direttamente sul momento interpretativo-applicativo, ponendosi come autonomo canone ermeneutica generale diretto a vietare il ricorso all’analogia.

C_

Irretroattività della legge penale


Tale principio intende escludere che un soggetto possa essere punito per un fatto che al momento della sua commissione “non costituiva (formalmente) reato”.
Esso viene innanzitutto a costituire una delle condizioni necessarie affinché la norma penale possa esplicare la sua funzione di comando.
Inoltre, nella misura in cui la regola iuris di diretta formulazione giurisprudenziale è necessariamente posteriore alla realizzazione del fatto, il principio di irretroattività viene così a confermare l’esclusione del potere giudiziario tra gli organi legittimati a produrre diritto penale; e in definitiva viene a confermare la generale ratio garantista del principio di legalità.
Infine l’irretroattività si rivela un limite posto fondamentalmente nei confronti dello stesso legislatore. È a questo, prima che al giudice, che si vuole impedire di attribuire efficacia retroattiva alla (nuova) norma incriminatrice.
Questa tutela dell’individuo si risolve nel mettere i destinatari dei precetti penali nella condizione di poter “calcolare” preventivamente le conseguenze penali delle proprie azioni, e quindi di poter assumere le proprie decisioni con quella sicurezza giuridica, che è condizione indispensabile per il godimento e l’esercizio della libertà individuale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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