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Il criterio di determinazione della pena pecuniaria


Assai + complesso è il criterio di determinazione della pena pecuniaria, al fine di evitare che una sostituzione secondo parametri fissi abbia come conseguenza l’indifferenza della sanzione pecuniaria sostitutiva alle condizione economiche del reo. A questo scopo è stato disposto che “per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato” il condannato “e lo moltiplica per i gg. di pene detentiva” da sostituire”. Quindi il valore giornaliero è determinato dal giudice tenendo conto della condizioni economica complessiva del reo.

Una volta interamente eseguita la sanzione sostitutiva la pena è estinta per avvenuta espiazione. Vi sono però alcune cause che determinano un “ritorno” alla pena detentiva originaria con conseguente sua esecuzione. Esse sono:
a)l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidentenzione e alla libertà controllata;
b)il sopravvenire di una condanna a pena detentiva per un reato commesso successivamente alla sostituzione;
c)il sopravvenire di una condanna per un reato anteriore che avrebbe costituito condizione ostativa alla sostituzione.

In tali ip. si procede alla revoca della sostituzione, facoltativa (a) obbligatoria (b e c) e alla conversione della restante parte della sanzione sostitutiva non ancora eseguita nella pena detentiva sostituita secondo i criteri di ragguaglio.
Le sanzioni sostitutive non hanno incontrato il favore della prassi, i quanto l’ambito  e le condizioni applicative della sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive coincidono sostanzialmente. Così che nell’alternativa tra i 2 istituti, i giudici tendono a preferire il 1° perché meglio contribuisce al risultato della deflazione carceraria.
 

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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