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La partecipazione al reato in forma omissiva

La partecipazione al reato in forma omissiva


La partecipazione: sia in forma attiva che in forma omissiva! Si ritiene infatti che l'art. 40.2 sia riferibile anche al mancato impedimento di un reato, qualora sussista il relativo obbligo giuridico. Es., concorre nel furto il custode che non attiva gli allarmi per consentire l'accesso ai ladri.
Valgono in proposito i rilievi già formulati a proposito della rilevanza della condotta omissiva nei reati di evento, sostituendo all'evento il reato non impedito.
In questo caso, la circostanza che l'azione corrispondente al dovere giuridico debba, in prognosi postuma, risultare, efficace ed impedire la commissione del reato, ne attesta il carattere per l'appunto obiettivamente strumentale.  
Il fatto che la rilevanza concorsuale della condotta omissiva sia rimessa all'efficacia impeditiva, dell'azione omessa, fa emergere la sua obiettiva funzionalità rispetto all'esito offensivo che non è stato impedito.
Al di fuori di un obbligo giuridico di impedire, il solo fatto di rimanere inerte di fronte alla commissione di un reato dà luogo ad una complicità non punibile (in quanto non concretizzata appunto in un contributo concorsualmente significativo).
Problema, discusso in giurisprudenza, del soggetto presente al reato. Si ritiene che tale comportamento possa costituire una forma di partecipazione psichica, quando la presenza rappresenti uno stimolo e una rassicurazione per l'esecutore: es., nell'ipotesi di un omicidio perpetrato in una faida dinanzi agli occhi del capocosca che, con la sua sola presenza, incoraggia e fortifica la determinazione degli assassini.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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