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La preterintenzione come misto dolo-colpa

Secondo un orientamento si è addirittura giunti a negare che l’evento + grave e non voluto debba essere attribuito al soggetto sulla base di un atteggiamento necessariamente colposo, ritenendo piuttosto sufficiente il mero rapporto di sua derivazione causale del fatto base doloso. Anzi si aggiunge che sarebbe addirittura impossibile formulare un rimprovero per colpa rispetto ad un evento che è conseguenza di una condotta totalmente e radicalmente illecita come è quella del reato base voluto: non sarebbe cioè possibile ipotizzare la violazione di regole cautelari rispetto ad una condotta criminosa; sarebbe in sostanza un non senso giuridico raccomandare l’osservanza di regole cautelari nel compimento di reati. L’evento non voluto sarebbe piuttosto il risultato di un rischio totalmente illecito, che non deve essere prodotto, e come tale sarebbe ascrivibile all’autore per il solo fatto di conseguire a quella situazione di radicale illiceità.
A conclusioni sostanzialmente identiche giunge anche la tesi di chi, pur sostenendo l’imputazione colposa dell’evento + grave, individua la colpa (specifica) nella violazione della legge penale incriminatrice del fatto voluto: sarà una colpa implicita o presunta.
Preterintenzione come misto dolo-colpa
A questo orientamento particolarmente rigorista, che in realtà trasforma la preterintenzione in un misto di dolo e responsabilità oggettiva, si contrappone l’altro che, in nome del principio di colpevolezza, non si accontenta del mero rapporto causale tra fatto voluto ed evento ulteriore , ma ne ribadisce la struttura come un misto di dolo e di colpa, da accertare entrambi in concreto.
La colpa andrà necessariamente rintracciata in termini di prevedibilità, e dunque evitabilità dell’evento + grave non voluto: cioè, l’evento concretamente verificatosi deve appartenere alla classe di quegli eventi che rientrano nel tipo di rischio prodotto dal fatto base voluto, tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità concrete con cui esso è stato realizzato.
Es. nel caso in cui Tizio percuota e spintoni Caio, il quale va a urtare un occasionale passante che stava mostrando all’amico un acuminato coltello appena acquistato, la morte di Caio trafitto dal coltello non può dirsi prevedibile perché non appartiene alla classe di eventi rientranti nello specifico rischio creato da quella azione di percosse.

L’art. 42.2 c.p. stabilisce che i delitti preterintenzionali devono essere espressamente previsti come tali dalla lex: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla lex come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla lex”.
Sennonché nel nostro c.p. si rinviene un unico delitto qualificato espressamente come preterintenzionale => art. 584 c.p.: “omicidio preterintenzionale”.

in particolare. l’interruzione volontaria della gravidanza

Oltre all’omicidio ex art. 584, possono essere considerati come delitti preterintenzionali anche quelle ip. che, pur senza essere “battezzate” dal legislatore come tali, presentano però la stessa struttura delineata in via generale dall’art. 43 c.p. e riprodotta in particolare dall’art. 584 c.p.? Nel senso che un fatto tipico costituito da 2 segmenti, in un rapporto di progressione quanto a loro oggettiva gravità, e di cui il 1° sicuramente voluto e il 2° sicuramente non voluto, complessivamente sanzionato con una pena determinata in modo autonomo ed in misura maggiore del cumulo delle pene previste per i 2 fatti componenti. => In presenza di una tale fattispecie riproduncente lo schema ex art. 43.1, si ritiene che sia legittimo concludere per la presenza di un delitto preterintenzionale nonostante l’assenza di una espressa qualificazione legislativa in tal senso.
Sulla base di ciò è stato qualificato come preterintenzionale la fattispecie prevista dall’18.2  L.194/1978 sull’interruzione volontaria gravidanza. È punito da tale disposizione “chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”. L’evento “interruzione della gravidanza” deve essere sicuramente non voluto poiché se lo fosse troverebbe applicazione l’altra fattispecie che punisce l’aborto doloso.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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