Skip to content

La teoria dei beni costituzionalmente rilevanti


Le difficoltà incontrate nella concretizzazone delle garanzie sostanziali, di delimitazione dell’area penalmente rilevante, sono all’origine del tentativo di raggiungere quel risultato attraverso l’elaborazione di un catalogo di beni costituzionalmente significativi. Il diritto penale potrebbe munire legittimamente di tutela solo i beni9 costituzionalmente rilevanti, mentre per tutti gli altri il legislatore dovrebbe invece utilizzare strumenti di tutela extrapenale, amministrativa o civile…
PREGI
A_ La soluzione ha dei pregi.
1) Essa riflette un’apprezzabile idea di proporzione, che dovrebbero essere alla base dell’opzione penale: posto che lo strumento punitivo è quello “estremo”, ad esso il legislatore potrebbe ricorrere per la tutela solo dei beni giuridici di rilevanza estrema, come sono quelli che hanno trovato eco nella Costituzione.
Premesso che la sanzione penale incide sempre su beni individuali altissimi di rango costituzionale, quali sono la libertà personale (direttamente: pena detentiva; indirettamente: pena pecuniaria), e comunque la dignità personale, si è concluso che limitazioni a questi beni sono legittime solo in vista della tutela di beni di pari dignità costituzionale.
In sostanza la “meritevolezza” di tutela penale di un bene, in quanto necessariamente valore sommo e fondamentale, si ricaverebbe dalla sua rilevanza costituzionale.   
2) In primo luogo, essendo di rango costituzionale il parametro della “meritevolezza” della tutela penale, esso risulta conseguentemente dotato di efficacia vincolante nei confronti dello stesso legislatore: e in una costituzione rigida il disattendere un parametro costituzionale di legislazione può fondare un vizio di costituzionalità della legge.
In secondo luogo, da un punto di vista contenutistico, il fatto che i beni meritevoli di (legittima) tutela penale siano solo quelli di rilevanza costituzionale, attribuisce a questa indicazione non solo una formale vincolatività delle scelte legislative, ma anche un grado di certezza e precisione almeno apparentemente maggiore delle indicazioni sociologiche, dato che il legislatore potrà avvalersi di un punto di riferimento certamente assai meglio definito della “valutazioni sociali” quale è appunto quello costituito dal testo costituzionale.   
Limiti.
1) L’idea che l’area del penalmente tutelabile trovasse dei limiti assolutamente invalicabili nei beni di rilevanza costituzionale è apparsa contrastante con il dinamismo crescente della politica criminale.  pur concedendo che non esista per il legislatore un obbligo positivo di tutela penale dei beni costituzionalmente rilevanti, il divieto di portare la tutela a beni ulteriori rispetto a quelli costituzionale potrebbe significare un irrigidimento eccessivo della politica criminale e un disconoscimento di eventuali esigenze avvertite dal legislatore come meritevoli di tutela penale.  
La Costituzione rischierebbe di porsi come una “gabbia” troppo stretta per il legislatore => la “gabbia” dei beni costituzionali come i soli oggetti legittimi di tutela penale comporterebbe l’ulteriore conseguenza di consegnare nelle mani della Corte Costituzionale uno strumento di controllo assai penetrante sulla politica criminale nazionale. Favorendo così una netta alterazione degli equilibri istituzionali tra potere legislativo e Corte.
2) La Costituzione non è costruita come un catalogo di beni giuridici, con la conseguenza che non tutti i beni meritevoli di tutela penale trovano espressa menzione nella Carta fondamentale (es. il diritto alla vita non è ricordato se non in via molto indiretta e in una prospettiva particolarissima quale è quella del divieto della pena di morte).
Per superare questa difficoltà si è fatto ricorso alla categoria dei beni solo implicitamente previsti dalla Costituzione, o in quanto beni costituenti presupposti logicamente necessari di altri espressamente previsti (es. la vita umana è il presupposto di tutti i diritti di libertà), o in quanto nei strumentali alla salvaguardia di altri costituzionalmente previsti (es. “fede pubblica” rispetto al patrimonio o alla amministrazi0one della giustizia).
Queste categorie generali di beni “inespressi” siano in concreto tali da erodere fin quasi ad annullarli i vantaggi della teoria dei beni costituzionali. In effetti la possibilità logica di moltiplicare all’infinito i beni in rapporto di strumentalità con altri (“finali”) attenua la reale capacità della teoria di delimitare l’area del penalmente tutelabile.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.