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La teoria "dell'obbedienza come tale" del bene giuridico


La massima rarefazione del bene giuridico è raggiunta dalla teoria dell’”obbedienza come tale” quale bene giuridico meritevole di tutela.
Davanti ad un precetto qualsiasi dell’ordinamento, penale o extrapenale, l’oggetto della tutela non sarebbe tanto l’interesse, il bene, lo scopo perseguito da tale precetto, quanto il valore dell’obbedienza in sé che i cittadini debbono ai precetti dell’ordinamento in quanto normativamente cogenti. In questo senso il diritto penale non trova alcun limite esterno ed eteronomo rispetto alla volontà dell’ordinamento: oggetto di tutela da parte del precetto è il precetto stesso; l’ordinamento tutela se stesso.
Questo appiattimento dell’oggetto della tutela nell’unico “bene” dell’obbedienza come tale segna una artificiale mutazione in un qualcosa privo di concretezza e implica un almeno tendenziale parificazione alla risposta sanzionatoria verso l’alto, conformemente alla sostanziale identità del contenuto offensivo di tutti i reati in quanto tutti “atti di disobbedienza” alla volontà dell’ordinamento.
Sociologia del reato e beni costituzionalmente rilevanti

La tendenza alla crescente dilatazione dell’oggetto della tutela penale e alla moltiplicazione delle fattispecie criminose, costituisce un segno delle difficoltà che incontrano le garanzie sostanziali nel tentativo di vincolare le scelte del legislatore per quanto riguarda il contenuto di disvalore del reato.
Il limite alle scelte legislative di criminalizzazione deve essere necessariamente trovato fuori dalla legge.
Prendendo ad es. il concetto di dannosità sociale, quale può essere il soggetto “legittimato” ad effettuare tali valutazioni di dannosità sociale se non proprio il legislatore? Ma se davvero il legislatore avesse il monopolio delle valutazioni della dannosità sociale, la garanzia sostanziale perderebbe la sua necessaria consistenza prelegislativa e dunque la sua idoneità a vincolare il legislatore in funzione limitativa dell’area del penalmente rilevante.
La necessità di fare riferimento comunque ad una nozione prelegislativa di criminalità e di reato introduce una larga apertura sociologica nell’attuazione delle garanzie sostanziali. Si determina così un tramite di comunicazione tra il momento della formalizzazione giuridica e quello della preesistente realtà sociale.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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