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Le analogie tra lo stato di necessità e la legittima difesa


Lo stato di necessità presenta molte analogie con la legittima difesa, ma da questa differisce in alcuni punti:
1-l’azione necessitata si rivolge verso un terzo estraneo che non ha determinato la situazione di pericolo, e non contro l’autore dell’aggressione ingiusta;
2-l’art. 54 si riferisce esclusivamente al danni grave alla persona, non volontariamente causato, mentre l’art. 52 richiama la necessità di salvare anche un diritto non attinente alla personalità;
3-per quanto riguarda, pi, le conseguenze: l’art. 54 lascia residuare sul piano civile l’onere di versare “un equo indennizzo” al soggetto “pregiudicato”.

Situazione necessitante

Oggetto: Si risolve nel pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile.  Il danno grave alla persona non consiste soltanto nella lesione della vita o dell'integrità fisica, come ritiene una opinione ormai minoritaria; esso può essere dato anche dall'offesa di qualsiasi “diritto inviolabile dell'uomo” (art. 2 Cost.), sia che si tratti di beni tutelati penalmente (libertà; onore; riservatezza; pudore), sia che si tratti invece di interessi protetti da norme extrapenali (ad es.: nome; immagine).
Secondo un'accezione estensiva avallata anche dalla Cassazione, nel concetto di “danno alla persona” deve essere incluso anche quello che si riferisce a situazioni strumentali intimamente connesse con la personalità morale (ad es., l'esigenza di un alloggio); ma, in questo caso, si sollecita tuttavia un riscontro particolarmente attento e rigoroso degli ulteriori requisiti della scriminante (in particolare dell'inevitabilità altrimenti del pericolo).
Il danno minacciato deve essere «grave», o in senso qualitativo (allorché il bene sia di tale importanza primaria che la sua offesa è grave per definizione: es. nel caso della vita), o in senso quantitativo (allorché il bene possa essere leso in gradi differenziati: rispetto all'integrità fisica, altro è, ad es., il pericolo di perdere l'uso delle gambe, altro quello di ustionarsi un dito).

Il pericolo attuale


è nozione che lo stato di necessità condivide con la difesa legittima; si può quindi rinviare a quanto già esposto in tale sede. Ma, a differenza che nell'art. 52 c.p., l'art. 54 co. 1 esige che il pericolo sia qualificato da due requisiti negativi: l'involontarietà l'inevitabilità.  
Il maggior rigore si giustifica considerando che nell'art. 52 c.p. il fatto difensivo si dirige contro un aggressore, mentre nell'art. 54 co. 1 il fatto necessitato colpisce un terzo estraneo al pericolo da cui l'agente si salva.  

L'involontarietà


implica che il soggetto non abbia determinato né intenzionalmente né colposamente la causa del pericolo: pertanto non può invocare la scriminante l'automobilista che, avendo violato le regole della circolazione (ad es., non osservando il limite di velocità), si sia trovato nella necessità di una manovra di emergenza produttiva di un evento lesivo (ad es., una frenata brusca, con conseguente sbandamento e collisione con un veicolo procedente in senso inverso); o il tossicodipendente che, in crisi d'astinenza, commetta un furto per procacciarsi lo stupefacente.  

L'inevitabilità altrimenti


postula che nessun altro mezzo alternativo lecito, di pari efficacia, sia disponibile per scongiurare il pericolo. La valutazione deve essere, effettuata in concreto, tenendo conto cioè delle risorse disponibili in quella specifica situazione per quello specifico soggetto. La giurisprudenza sembra invece orientarsi, erroneamente, per una valutazione astratta, soprattutto nel c.d. “stato di bisogno” (per malattia, disoccupazione, inabilità al lavoro), che si ritiene, per lo più, possa essere evitato ricorrendo all'intervento della “moderna organizzazione sociale”, senza tener conto della reale possibilità di fruirne da parte dell'agente.
Mentre nella legittima difesa essa si identifica nell’aggressione ingiusta da parte di un uomo, nello stato di necessità il pericolo può derivare tanto da un fatto illecito altrui quanto da un accadimento della natura non imputabile all’uomo (es. inondazione).
Nell’ipotesi in cui il pericolo provenga dal fatto ingiusto di un uomo (es. aggressione per un regolamento di conti), la configurabilità dello stato di necessità presuppone 2 requisiti:
che la reazione di salvataggio sia diretta non contro lo stesso aggressore (nel qual caso si avrebbe invece legittima difesa), ma contro un terzo estraneo;
che l’aggredito non avesse la possibilità di salvarsi mediante la difesa legittima: se questa possibilità sussisteva, egli non potrebbe invocare lo stato di necessità in quanto il pericolo sarebbe stato “altrimenti evitabile”.    

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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