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Le sanzioni sostitutive delle pene principali



sanzioni sostitutive delle pene principali detentive brevi: sono state introdotte dalla L.689/81 (e successive modificazioni) così che la loro disciplina si trova al di fuori del c.p.
Essa ha previsto la possibilità che il giudice sostituisca la pena detentiva breve con una sanzione diversa, e cioè con la semidetenzione – libertà controllata – pena pecuniaria corrispondente al tipo di pena detentiva da sostituire (la reclusione => con la multa; l’arresto => con l’ammenda).
A tale scelta il legislatore è giunto prendendo atto della inidoneità della pena detentiva breve (proprio per la sua durata) a conseguire la finalità rieducativa del reo nonché della inopportunità di privare un soggetto della libertà personale in presenza di fatti che, seppur reati, non destano particolare allarme sociale.
Le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. Della L.689/81 non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.

Presupposti:
_ Le sanzioni sostitutive si riferiscono esclusivamente alla pena detentiva;
_ Hanno la funzione di “rimediare” agli inconvenienti connessi all’esecuzione delle pene detentive brevi, cioè di durata non superiore a 2 anni;
_ La loro applicazione presuppone che il giudice abbia compiutamente quantificato la pena detentiva da irrogare in concreto mediante il normale procedimento di commisurazione. Successivamente, posto che la misura della pena detentiva non superi 2 anni, è possibile passare alla “sostituzione” sulla base discrezionale del giudice.

_ La semidetenzione


può sostituire pene detentive fino a 2 anni. Essa comporta:
1-l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in uno degli appositi istituti in cui sono reclusi in detenuti in regime di semilibertà. La determinazione delle ore e l’indicazione dell’istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato;
2-il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
3-la sospensione della patente di guida;
4-il ritiro del passaporto, e la sospensione di documenti equipollenti;
5-l’obbligo di conservare e di presentare, ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine prescritto, l’ordinanza di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione e l’eventuale provvedimento di modifica di essa;
6-l’assoggettamento alle norme previste per la semilibertà.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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