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Ambito di applicabilità della responsabilità amministrativa da reato degli enti

Ai sensi dell’art.1 del Decreto, la responsabilità “amministrativa” disciplinata riguarda:
- LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE : società di capitali e cooperative; spa, srl, anche uni personali, sapa, società estere con sede secondaria nel territorio italiano, sim, sicav, società di gestioni di fondi comuni di investimento; fondazioni (anche bancarie secondo l’opinione dominante).
- SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPROVVISTE DI PERSONALITÀ GIURIDICA (società semplici, snc, sas, associazioni non riconosciute) : enti pubblici economici che agiscono come privati e non si differenziano dall’azione di una qualsiasi società.
Per quanto riguarda le persone giuridiche straniere si discute sulla obbligatorietà della legge italiana per tutte le condotte e le attività svolte in Italia, in mancanza di una norma di legge che disponga diversamente.
Il decreto esclude espressamente dal suo ambito:
- lo Stato,
- gli enti pubblici territoriali,
- la Pubblica amministrazione in generale,
- enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Questi sono rimasti fuori perché si è ritenuto che estendere a questi organismi la responsabilità ai sensi di questo decreto avrebbe finito per costare al cittadino due volte: una prima quando viene commesso il reato e quindi si realizza un danno per il cittadino e una seconda quando l’ente pubblico paga a titolo di sanzione amministrativa una somma che viene recuperata gravando sui cittadini.
A partire dal 2007 in poi si è creato un problema dovuto all’inserimento nell’ambito del “catalogo dei reati presupposto” di una serie di ipotesi colpose, riguardanti la tutela della sicurezza sul lavoro. Oggi se un lavoratore perde la vita a causa di un atteggiamento colposo del suo datore di lavoro, è prevista non solo la responsabilità penale della persona fisica responsabile del fatto, ma anche una responsabilità da reato dell’ente, della società presso cui il lavoratore svolgeva le sue funzioni. Questo però non è previsto se lo stesso incidente accade a un lavoratore che lavora presso un ente pubblico, perché l’ente è escluso per definizione dall’ambito di applicabilità del decreto. L’introduzione di ipotesi di responsabilità dell’ente per la commissione di delitti colposi mette in crisi la scelta di esclusione, lasciando intravedere possibili profili di incostituzionalità. C’è un problema di disparità di trattamento che potrebbe portare a problemi di incostituzionalità della norma.
Si ritiene possano escludersi:
- le imprese individuali, in ragione della sostanziale coincidenza tra persona fisica e soggetto d’impresa;
- le associazioni in partecipazione;
- consorzi con attività esterna.
Non chiaramente classificate:
- condomini;
- ATI;
- società miste;
- società pubbliche.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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