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Articolo 2621 - comma 4

Il comma 4 introduce un’altra soglia: in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazione estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
La clausola dà dei parametri di oggettiva rilevanza della falsità, questa norma fa riferimento a quelle poste del bilancio che non hanno contenuto meramente descrittivo, ma passano attraverso una valutazione. La norma dice in ogni caso il fatto, per fatto intende il fatto descritto nei primi tre commi. Questo vuol dire che quando ci troviamo di fronte a un bilancio falso, abbiamo accertato che c’è un’alterazione sensibile dal punto di vista qualitativo e sono superate entrambe le soglie quantitative, comunque resta penalmente irrilevante se questo fatto è conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta.
Le poste valutative entrano o meno in questa valutazione del superamento delle soglie: Il legislatore dice che entrano se e nella misura in cui differiscono dalla stima corretta in misura superiore al 10%.
Esempio: ho un credito di 100 000€, e il valore di presumibile realizzo corretto è di 50 000€. Io lo iscrivo in bilancio per 54 900€, vuol dire che ho valutato in più il credito rispetto alla valutazione corretta e l’ho valutato in più di 4 900€ su 5 000€, che equivale all’8%. Ai sensi del comma 4 l’aumento non va considerato ai fini della verifica del superamento delle due soglie del comma 3. Se osservassi che il patrimonio netto nel bilancio oscilla per più dell’1% rispetto a quello reale, dovrei andare a vedere se e in che misura questo scostamento è determinato anche da poste estimative che oscillano singolarmente meno del 10%. Se queste poste sono determinanti nel superare le soglie di cui al comma 3, il fatto è penalmente irrilevante.
Il legislatore ha pensato che nelle valutazioni si possono commettere degli errori, ha così stimato che un margine di errore del 10% sia ammissibile, e quindi se si sbaglia all’interno del 10%, la differenza non deve entrare nel mucchio di quelle voci alterate che possono determinare il raggiungimento delle due soglie di cui al comma 3. Di per sé la valutazione del legislatore avrebbe una sua ragionevolezza, ma la perde nel momento in cui la scelta del legislatore di ammettere dei margini di errore è fatta, non in riferimento a un reato che colpisca condotte colpose, ma per condotte che per definizione sono volute, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e con finalità di profitto. Questa norma consente di alterare entro il tetto del 10% tutte le poste estimative del bilancio senza correre alcun rischio penale. Inoltre oggi è penalmente irrilevante l’esposizione di fatti falsi che si mantengono entro almeno uno dei due limiti previsti dal comma 3. Si è così data una patente di falsificazione dei bilanci entro certi limiti che non sono neanche piccoli. Diventano irrilevanti condotte dolosamente fatte per la violazione del bilancio.
Esempio: immaginiamo che il credito anziché essere stato iscritto per 50 000€, l’ho iscritto per 60 000€. Ho cioè sopravvalutato la posta attiva del 20%. Ho quindi superato la soglia. Questa falsificazione non è più da escludersi ai fini del raggiungimento delle soglie del 3 comma, ma ne devo tenere conto. In che misura ne devo tenere conto: Una volta che è stato superato il limite del 10%, la somma che bisogna computare ai fini del raggiungimento delle due soglie è l’intero scostamento dalla valutazione corretta, o solo ciò che supera il 10%: Questo 10% vale come franchigia, oppure se lo si supera allora si tiene conto di tutto: Calandolo nell’esempio la quota che devo verificare che se messa nel mucchio consente di superare le due soglie, è 10 000€ (intero scostamento, visto che ho superato la soglia del 10%) oppure è soltanto 5 000€ (fetta che va oltre il 10% di tollerabilità):
La Giurisprudenza ha dato soluzioni contrastanti. L’idea tuttavia è che una volta che sia superato il limite del 10% e quindi possa ritenersi una dolosa alterazione, e non un errore di stima, allora tutto lo scostamento deve essere computato, perché sarebbe illogico pensare che il legislatore non possa ammettere impunemente scostamenti entro il limite del 10% garantendo una quota di tolleranza anche a chi questo tetto lo superi.
A questo punto, provare al di là di ogni ragionevole dubbio, nel processo tutti questi elementi è difficile, ecco perché molti hanno parlato di sostanziale abolizione del falso in bilancio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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