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Autonomia della responsabilità amministrativa degli enti

L’art. 8 dice che l’ente può essere chiamato a rispondere amministrativamente dei reati commessi al proprio interno anche nel caso in cui:
- il soggetto autore del reato non sia stato identificato, ovvero risulti non imputabile,
- Il reato presupposto si estingua per causa diversa dall’amnistia, salvo il caso in cui l’imputato abbia rinunziato alla stessa (nel qual caso la rinuncia si estende all’ente).
Esempio: ho accertato che un’impresa ha corrotto un pubblico ufficiale ma non ho individuato chi è stato materialmente a commette il reato. Quello che ho provato al di là di ogni ragionevole dubbio è che una corruzione c’è stata. Persone fisiche non posso condannarne. Ma l’ente risponde lo stesso ai sensi di questa normativa. Una volta che è stato individuato il fatto tipico, l’ente risponde lo stesso. Ciò che è necessario dimostrare è che il reato è stato commesso, ed è stato commesso da un soggetto appartenente all’organizzazione, anche se quel soggetto specifico non è stato individuato. È un principio che autonomizza la responsabilità, perché l’esito del processo che riguarda la responsabilità dell’ente, non è dipendente dal processo che riguarda la persona fisica.
Stessa cosa se il reato si sia prescritto, la prescrizione del reato non incide sull’illecito amministrativo dell’ente che ha un suo autonomo e diverso tempo di prescrizione.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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