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Definizione di bancarotta documentale

Si può distinguere in fraudolenta art.216 o semplice art.217 comma 2, e riguarda non attività di gestione fraudolenta o imprudente dei beni, ma situazioni che riguardano il modo in cui sono state tenute le scritture contabili.
Il legislatore nell’art.217 ha ulteriormente distinto la bancarotta fraudolenta documentale tra prefallimentare e postfallimentare.
PREFALLIMENTARE : l’imprenditore dichiarato fallito che ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili è punito. Queste tre diverse condotte sono punite come tali, non si chiede il verificarsi di un evento di danno. La norma dice i libri o le altre scritture contabili. Non fa riferimento alle scritture contabili obbligatorie, questo vuol dire che tutela tutte le scritture contabili, anche quelle facoltative.
La Giurisprudenza ha esteso queste ipotesi di reato anche alle contabilità nere, perché se il soggetto imprenditore a un certo punto vedendo che le cose iniziano ad andare male smette di tenere le scritture contabili, e le annota su un quaderno in nero, anche questo quaderno vale come scrittura contabile. Questa ipotesi viene sanzionata come bancarotta documentale semplice.
Questa ipotesi richiede, dal punto di vista dell’elemento psicologico, un dolo specifico: scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di creare un pregiudizio ai creditori. Qui è sufficiente una sola di queste finalità.
C’è poi una seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prefallimentare che fa riferimento all’aver tenuto le scritture contabili e i libri in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Attenzione! Se ho tenuto una contabilità nera in perfetto ordine non realizzo questo reato in nessuna delle sue forme. Perché il bene giuridico tutelato è l’ostensibilità delle scritture contabili. Se quando fallisco consegno la contabilità nera, non realizzo la bancarotta fraudolenta documentale. In queste ipotesi l’avere una contabilità per quanto in nero, se poi la do al curatore, in modo tale che questo possa ricostruire il movimento degli affari, l’ipotesi di cui al comma 2 non è perfezionata.
POSTFALLIMENTARE : l’imprenditore dichiarato fallito ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili è punito con la stessa pena.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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