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Definizione di bancarotta semplice patrimoniale - art.217

Il comma 1 dice che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se è dichiarato fallito (bancarotta semplice patrimoniale prefallimentare) l’imprenditore che fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente ha tenuto queste condotte.
La quinta ipotesi non è omogenea rispetto alle prime 4. Nelle prime 4 ipotesi (pur non essendo indicato in maniera specifica) condividono un nucleo strutturalmente colposo. Il rimprovero che c’è sotto a queste ipotesi è un rimprovero di negligenza, imprudenza, imperizia, ma non è un imprenditore truffaldino, perché non ha fatto maneggi. L’imprenditore viene punito perché ha agito con colpa.
C’è però un problema: dove corre la linea di confine tra le operazione manifestamente imprudenti, le operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento e la dissipazione del patrimonio: Perché se ho dissipato e sono stato dichiarato fallito vado a San Vittore da 3 a 10 anni, se invece ho compiuto operazioni manifestamente imprudenti la pena è da 6 mesi a 2 anni. La Giurisprudenza non ha confini netti a riguardo. Si dice che le operazioni manifestamente imprudenti, di grave imprudenza e di pura sorte sono operazioni comunque attinenti allo svolgimento di un’attività d’impresa. Le operazioni di pura sorte per quanto affidate al caso, rientrano nell’ambito di un’attività d’impresa.
Le prime 4 ipotesi dell’art.217 n.1 sono omogenee, mentre la 5° ipotesi fa riferimento al mancato soddisfacimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato. Qui si prende atto del fatto che non ho adempiuto alle obbligazioni che nascevano dal precedente concordato.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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