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Distinzione dei concetti di dolo, colpa e preterintenzione

Distinzione dei concetti di  dolo, colpa e preterintenzione

Dolo e colpa sono gli elementi psicologici del reato (che equivale a dire elemento soggettivo del reato). Entrambe esprimono il legame di tipo psicologico tra il soggetto e il fatto che ha realizzato. Oltre al dolo e alla colpa il nostro ordinamento prevede un terzo elemento psicologico: preterintenzione, ossia oltre l’intenzione. La preterintenzione è una forma particolare di elmeneto psicologico del reato, e ci sono solo due ipotesi nel nostro ordinamento: omicidio preterintenzionale e aborto preterintenzionale.
Un fatto è commesso con dolo quando è fatto intenzionalmente, con colpa quando non c’è l’intenzione. Questa distinzione deve però essere precisata.
Il nostro ordinamento si occupa del dolo e della colpa nell’art.42 e 43. L’art.42 è stato citato nella distinzione tra delitti e contravvenzioni. La regola per la contestazione di un delitto è che il fatto sia stato commesso con dolo e solo il dolo. I delitti se la legge non dice nulla si ritengono come esclusivamente dolosi. Mentre per le contravvenzioni vale indifferentemente il dolo o la colpa. L’art.42 prima di esprimere questa distinzione dice che nessuno può essere punito per la propria azione o omissione (quindi per la propria condotta) se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Il legislatore con questa espressione vuole esprimere l’irrilevanza penale dei comportamenti incoscienti e involontari. Coscienza e volontà della condotta vuol dire che il diritto penale in genere per definizione non prende in considerazione quei comportamenti umani che non sono coscienti e volontari, quei comportamenti nei quali l’essere umano non è padrone di sé, ad esempio i comportamenti realizzati da un soggetto in sonnambulismo o sotto ipnosi non sono rilevanti, né sotto il dolo né sotto la colpa, perché sono atti che il soggetto non controlla. Oppure gli atti automatici o riflessi, ad esempio Tizio viene punto da una vespa e per il dolore che prova ritira il braccio e così facendo colpisce qualcuno provocandogli delle lesioni. Questi atti automatici si collocano al di fuori del recinto degli atti penalmente rilevanti. Questa categoria viene definita suitas e vuole esprimere l’appartenenza del comportamento al soggetto. Comportamenti che non sono propri del soggetto, non sono per definizione penalmente rilevanti.
L’art.43 del codice penale indica gli elementi costitutivi del dolo: il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Previsione e volizione sono i due pilastri sul quale poggia l’elemento psicologico del dolo. Preveduto e voluto sono molto simili a coscienza e volontà dell’art.42. Ma non vanno confusi, perché coscienza e volontà fanno riferimento all’azione, mentre secondo l’art.43 ciò che deve essere oggetto di previsione (rappresentazione) e volizione (adesione psicologica secondo l’intenzione) è l’evento.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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