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Distinzione generale dei reati : reati di danno e reati di pericolo

L’ultima categoria è quella di taglio molto generale che distingue:
- REATI DI DANNO : puniscono per un evento dannoso, lesivo.
- REATI DI PERICOLO : intervengono prima, segnano un’anticipazione della tutela penale, si punisce prima che si sia verificato un danno, si punisce solo per la semplice messa in pericolo di un certo bene giuridico.
Esempio: chiunque avvelena acque o sostanza destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Il legislatore sanziona la creazione di un pericolo che dei danni possano verificarsi, sanziona il soggetto anche se poi quelle acque non le ha bevute nessuno. La norma prosegue dicendo che se dal fatto deriva la morte di qualcuno si applica la pena dell’ergastolo. I reati di pericolo segano dunque questa anticipazione della tutela penale, si accontentano della semplice creazione del pericolo per il bene giuridico, senza aspettare che il danno si sia verificato.
Questi reati si distinguono a loro volta in:
- REATI DI PERICOLO CONCRETO : il legislatore chiama il giudice all’accertamento in concreto, in relazione al singolo caso posto alla sua attenzione, del fatto che il bene giuridico tutelato dalla norma è stato effettivamente posto in pericolo. Il giudice deve verificare che quel particolare fatto sul quale deve esprimere il giudizio, ha realizzato quel pericolo.
Esempio: ART.434 – REATO DI DISASTRO : reato contro la pubblica incolumità della generalità delle persone, prevede due diversi reati nei suoi due commi: 1. comma: chi cagiona il pericolo del disastro è punito (reato di pericolo concreto); 2. comma: punisce il reato di danno.
- REATI DI PERICOLO ASTRATTO : il legislatore chiama il giudice ad un accertamento diverso, più semplice, perché il giudice deve limitarsi ad accertare che il comportamento dell’imputato, la condotta che l’imputato ha tenuto, rientri nella categoria di quelle condotte che normalmente nella generalità dei casi espongono a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. Sono cioè reati nei quali una condotta viene sanzionata penalmente perché rientra in una classe astratta di comportamenti che nella generalità dei casi espongono il bene giuridico tutelato dalla norma a pericolo. Il giudice qui non deve accertare la pericolosità concreta di quel singolo accadimento. Si fissa su una normale lesività delle condotte, e non si chiede al giudice di accertare la pericolosità in quel caso concreto. Se c’è pericolo concreto, c’è anche pericolo astratto, ma non è detto viceversa. Maggiore è la tutela che il giudice vuole riconoscere al bene, più virerà verso il pericolo astratto.
Esempio: se il disastro fosse stato disciplinato come reato di pericolo astratto, il giudice avrebbe dovuto verificare se nubi di idrocarburi che hanno la composizione di quella che si è verificata a Trecate, normalmente prendo fuoco ed esplodono. Se la risposta a questa domanda è si, il comportamento rientra nella classe astratta di comportamenti che generalmente si risolvono in un pericolo lesivo.
Il reato di pericolo di disastro è disciplinato come reato di pericolo concreto, quindi il giudice non deve limitarsi ad accertare che la nube rientri in una categoria astratta, ma deve verificare se quella e proprio quella nube poteva deflagrare. Se ad esempio piove, c’è l’assenza di fonti di innesco, quindi quella nube non rappresenta un pericolo concreto per la pubblica incolumità.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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