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Fonti del diritto comiunitario

Le FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO hanno un’importanza sempre crescente nel nostro ordinamento. Da quando nel 1950 è stata istituita la Comunità europea con il trattato di Roma, sono stati assegnati ambiti di influenza sempre maggiori, siamo partiti dal mercato comune e siamo arrivati al riconoscimento di diritti personali. Nel tentativo di armonizzare i vari ordinamenti giuridici, gli organi comunitari hanno cercato di attirare a se sempre maggiori competenze, e gli Stati hanno ceduto competenze sempre con grande fatica. Tutto ciò ha portato ad un principio: prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, quindi se c’è una norma del diritto comunitario che contrasta con quella nazionale, il giudice nazionale deve applicare quella comunitaria e disapplicare quella nazionale in contrasto. Il diritto comunitario che ha questa caratteristica non può introdurre norme penali, non può stabilire che nel territorio dei 27 paesi che oggi compongono l’Unione Europea, un certo comportamento è vietato. In materia penale una potestà incriminatrice ce l’ha solo lo Stato. Questo non vuol dire che le istituzioni comunitarie non possono entrare in materia penale, per esempio sono moltissime le direttive nelle quali le istituzioni comunitarie indicano quali obiettivi devono essere raggiunti dalle varie legislazioni nazionali e sollecitano ai singoli Stati di introdurre norme penali a tutela di certi comportamenti. Ma l’individuazione delle pene concrete da assegnare è un compito che resta nelle mani dei singoli Stati.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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