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Infedeltà degli organi sociali interni alla società: fenomeni di corruzione

Analizziamo gli art.2634 e 2635. A questi articoli la legge sul Risparmio ha aggiunto la norma cui all’art.2629 bis.
Con questi articoli il legislatore ha provato a colmare un ritardo di anni e anni nei confronti del resto d’Europa. Non è un caso che l’art.2634 in particolare e l’art.2635 in parte (che ha subito dei ritocchi dopo) non hanno niente alle spalle. Si tratta di ipotesi che possiamo ricondurre in certa misura a quei fenomeni che nel resto del mondo si chiamano di CORRUZIONE PRIVATA. Si tratta di quei fenomeni di tipo “corruttivo” che si verificano non in ambito pubblico, ma in ambito privato. Il nostro ordinamento conosce il reato di corruzione, dagli art.218 e seguenti del codice penale.
Esempio di CORRUZIONE PROPRIA ANTECEDENTE: Tizio offre una somma di denaro a Caio affinché questo compia un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, per esempio conceda una licenza edilizia laddove non si potrebbe e l’accordo illecito tra tizio e Caio perfeziona il reato di Corruzione. Basta che si mettano d’accordo.
Il nostro ordinamento, nel codice penale, non prevede solo questa tipologia di corruzione. Ci sono due distinzioni da fare in merito alla corruzione, la prima riguarda il contenuto:
- CORRUZIONE PROPRIA : compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- CORRUZIONE IMPROPRIA : ha lo scopo di ottenere un atto conforme ai doveri d’ufficio. Esempio: pago un pubblico ufficiale per velocizzare una concessione edilizia.
La seconda distinzione riguarda un parametro cronologico:
- CORRUZIONI ANTECEDENTI : voglio superare l’esame, pago per ottenere la promozione, pago prima. Chiedo al soggetto un atto contrario ai doveri del suo ufficio. Abbiamo la corruzione impropria se il docente viene corrotto per far passare all’esame uno studente comunque preparato.
- CORRUZIONI SUSSEGUENTI : Tizio si presenta all’esame. La settimana successiva si presenta dal Professore e gli porta un orologio, che lo accetta.
Queste corruzioni sono antecedenti o susseguenti rispetto al compimento dell’atto che sia contrario (corruzione propria) oppure conforme (corruzione impropria) ai doveri dell’ufficio.
Il codice penale sanzione tutte queste corruzioni, purché però uno dei due soggetti sia un pubblico ufficiale o in alcune di queste ipotesi un incaricato di pubblico servizio. Il professore quando fa gli esami è un pubblico ufficiale, come gli impiegati degli uffici pubblici, ossia coloro che esercitano le funzioni pubbliche.
Se però queste corruzioni vengono realizzate nell’ambito di realtà private e non pubbliche cosa succede:
Esempio: sono l’amministratore di una società privata che deve dare dei servizi e decide di fare una gara. Ho bisogno di informatizzare la mia sede che occupa 1000 dipendenti e decido di procedere con una gara. Il mio compito di amministratore fedele della mia società dovrebbe essere trovare il miglior servizio al più basso costo. Se però voglio fare i miei interessi, concordo con una delle società che partecipano alla gara che vincerà certamente purché il 3% del valore della commessa lo impieghi per assegnare una ben retribuita consulenza a un’altra società di cui non sono amministratore ma socio unico. Questo meccanismo realizza di fatto le stesse situazioni viste in caso di corruzione.
Fino al 2002 per queste ipotesi non accadeva niente, perché le norme sulla corruzione in Italia si possono applicare solo ai pubblici ufficiali. Però dall’Europa arrivarono dei segnali per adeguare la propria legislazione agli standard degli altri paesi.
L’ordinamento svedese prevede che i fatti di corruzione sono puniti da chiunque li realizzi nei confronti di chiunque. Altri ordinamenti non si spingono così avanti, ma comunque prevedono la corruzione privata. Per esempio in Francia è un reato che può essere realizzato non solo nei confronti dei pubblici ufficiali ma anche nell’ambito del diritto societario. L’ordinamento tedesco e austriaco conoscono la corruzione privata come reato comune contro il patrimonio.
Nel 2002 il legislatore introduce gli art.2634 e 2635 sperando che in Europa non si accorgessero che non si trattava affatto di norme che trattavano il problema della corruzione privata. Tant’è che le sollecitazioni a riguardo continuano ancor’oggi.
Per vedere il termine corruzione al di fuori dell’ambito dei pubblici ufficiali bisogna aspettare la Legge sul Risparmio del 2005 che introduce nel Testo unico della Finanza la norma 174 ter che si intitolava Corruzione dei Revisori. Ma nelle norme del codice civile non si parla di corruzione, ma di infedeltà patrimoniale (art.2634) o infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art.2635).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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