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Parametri per valutare la colpa

DELITTO COLPOSO : l’art.43 dice che il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento (il fatto, più correttamente) anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Ci sono due fasi, una in negativo e una in positivo. La fase in negativo è quella che dice che l’evento, il fatto, per poter essere colposo non deve essere voluto. Previsione e volizione sono i due pilastri su cui si fonda il dolo, la previsione può esserci anche nella colpa, ma la volizione no. I fatti colposi per definizione sono non voluti.
La clausola “anche se preveduto” ci consente di distinguere due forme di colpa:
- COLPA INCOSCIENTE : l’evento non è preveduto. Il soggetto realizza un fatto senza neanche rappresentarsi quell’evento come possibile conseguenza della sua azione o omissione.
Esempio: un medico dimentica un bisturi nell’addome di un paziente, che riporta delle lesioni. In questo caso non solo l’evento non è voluto, ma non è neanche preveduto dal soggetto. Tuttavia l’ordinamento lo rimprovera, perché dal medico non ci si aspettano dimenticanze simili.
- COLPA COSCIENTE : l’evento è stato preveduto ma non voluto. È la colpa con previsione dell’evento. Il soggetto agisce rappresentandosi la possibilità che si verifichi un evento lesivo a seguito della sua condotta, però non lo vuole altrimenti sarebbe dolo.
Esempio: attraverso via San Vittore a 110 km/h alle 11 del mattino investendo un ciclista.
Dolo e colpa sono elementi della colpevolezza del reato, riguardano la rimproverabilità. Dolo e colpa sono due tipi di rimprovero nei confronti del soggetto che ha commesso il reato, perché nel dolo l’ordinamento rimprovera il soggetto per aver voluto qualcosa che non doveva volere (es. truffa, rapina, falsificazione di bilancio, manipolazione del mercato), mentre nella colpa, dove la volontà non c’è, al soggetto viene rimproverato di aver trascurato qualcosa che non si doveva trascurare, di non aver soddisfatto le attese dell’ordinamento, l’ordinamento chiedeva al soggetto di comportarsi in un certo modo, e il soggetto non si è comportato in quel modo. Questo due forme di rimprovero esprimono un giudizio di rimproverabilità diverso, è più grave quello legato al dolo, infatti i delitti dolosi sono puniti più gravemente. Il dolo esprime un’adesione forte del soggetto a ciò che realizza, e di conseguenza l’ordinamento esprime un rimprovero forte nei confronti di questo soggetto. Per la colpa il rimprovero è meno forte.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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