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Reati in materia di tutela del capitale sociale

Il codice civile detta 6 norme a tutela del capitale sociale. Gli articoli sono i seguenti:
- art. 2626 – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI
- art. 2627 - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE
- art. 2628 – ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- art. 2629 – OPERAZIONE DI PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
- art. 2632 – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE
- art. 2633 – INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI
Queste sei norme tutelano il capitale sociale lungo tutta la vita della società, dalla nascita, alla morte; dalla formazione del capitale sociale, alla liquidazione della società.
Di queste 6 norme, ben 4 prevedono una causa di estinzione del reato che consiste o nel risarcimento del danno oppure nella ricostituzione del capitale sociale entro un certo termine. Causa di estinzione del reato vuol dire che se il soggetto ha commesso il reato, e poi viene una di queste condotte, il reato si estingue, come se non fosse mai stato commesso. Questo perché il legislatore dice che il capitale sociale è una garanzia patrimoniale dei creditori, quindi è importante che questa garanzia sia conservata, perciò se il soggetto che ha leso la garanzia patrimoniale viene indotto a porre rimedio alla sua condotta, ricostituendo la garanzia, viene incentivato a farlo, estinguendo il reato.
Questa scelta ha fatto discutere. C’è chi ha parlato di ossimoro, creato da un diritto penale criminogeno, perché norme che prevedono addirittura una causa di estinzione del reato, sembrano quasi un invito a commetterli questi reati.
Questi reati fanno riferimento a condotte di manipolazione del capitale sociale che non abbiano fatto venire meno la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. Il capitale deve essere leso, intaccato, ma la società deve continuare ad operare. Se la lesione del capitale sociale rende la società insolvente, incapace di far fronte alle proprie obbligazioni, i libri contabili vengono portati in tribunale e viene dichiarato il fallimento, che fa si che non si applichino più queste norme, ma si applicano quelle più gravi della legge fallimentare sulla bancarotta. Le norme del codice civile riguardano esclusivamente le società in bonis.
4 di questi articoli si trovano nel capo 2 intitolato degli illeciti commessi dagli amministratori (art.2626, 2627, 2628, 2629), e gli altri 2 (art.2632 e 2633) nel capo 4, intitolato degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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