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Le sanzioni sostitutive


Le sanzioni sostitutive non sono contenute nel codice penale ma nella l. 689/81.
Le sanzioni sostitutive possono subentrare solo ad una pena detentiva non superiore a 2 anni e sono tre:
- Semidetenzione, sostituisce le pene detentive fino a 2 anni, consiste nell’obbligo di passare almeno 10 ore al giorno in un istituto penitenziario.
In più porta il divieto di detenzione di armi, sospensione della patente e ritiro del passaporto.
La conversione è equivalente: 1 giorno di detenzione = 1 giorno di semidetenzione.
- Libertà controllata, sostituisce pene detentive fino a 1 anno, consiste nel divieto di lasciare il comune di residenza e nell’obbligo di presentarsi una volta al giorno presso l’ufficio di pubblica sicurezza locale.
La conversione è doppia: 1 giorno di detenzione = 2 giorni di libertà controllata.
- Pena pecuniaria, sostituisce pene detentive fino a 6 mesi, la multa sostituisce la reclusione e l’ammenda sostituisce l’arresto.
L’ammontare viene definito in base al criterio dell’art. 135 c.p. variato fino a dieci volte tanto in base alle condizioni economiche del reo.
La conversione quindi risulta essere: 1 giorno di detenzione = da 38€ a 380€.
Le sanzioni sostitutive sono decise dal giudice basandosi sui criteri dell’art. 133 c.p., cioè gravità del reato e capacità a delinquere del reo, tanto sulla opportunità di usarle quanto sul quale sanzione sostitutiva usare, salvo le limitazioni a tale discrezionalità comportate dai limiti massimi delle pene che ogni tipo può sostituire.
La prassi preferisce però usare la sospensione condizionale per il suo utile risultato di deflazione carceraria.

Anche la giurisdizione di pace ha due istituti alternativi alla pena:
- Non procedibilità per particolare tenuità del fatto, quando durante la fase delle indagini preliminari la esiguità del danno o del pericolo cagionato non giustificano l’esercizio dell’azione penale in quanto il processo causerebbe più disagi del reato stesso.
Si rinuncia alla pena.
- Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, qualora il reo intervenga prima del processo a riparare i danni da lui cagionati e il giudice ritenga la riparazione soddisfacente.
Si rinuncia a proseguire il procedimento considerando la riparazione come una sanzione alternativa.
Durante la fase di comparizione, l’imputato può chiedere al giudice del tempo per provvedere alla riparazione.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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