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Caratteristiche dei Writ

Caratteristiche dei Writ


Sergeants o narratores dovevano ripetere i fatti davanti alla corte e il contenuto dei WRITS. Cominciarono a costituire delle corporazioni o Gilde che avevano il compito di istruirli. Per i giovani era molto importante apprendere la pratica. I Barristers erano organizzati in Inn (luoghi di riunione, lavoro, formazione dei futuri membri della corporazione. Si formarono così le scuole di diritto e il numero di coloro che accedevano ai Bar fu sempre più ristretto.
Il rigido formalismo e tecnicismo dei Writ portò i giuristi a chiudersi e a non guardare nessun altro modello europeo.
Mancava la Dottrina, opere attraverso le quali si rendevano solide le conoscenze. Sorgono (1187 – 1250) le prime opere, dei manuali. Mancano le leggi scritte ma l'adesione ferrea al sistema dei Writ dava un'idea di certezza del diritto ed anche il rispetto puntuale delle procedure.

_WRIT:

_FORMS OF ACTION: Tendenza dei giuristi inglesi di ragionare per singole fattispecie slegate dal sistema complessivo e quindi senza procedere al loro inserimento in una gerarchia di concetti formali ma rapportando ciascuna fattispecie ad un sistema di valori sociali.

Azioni e sistemi di prova molto rigorosi. Non ci si deve sbagliare altrimenti il giudice non ascolterà la sua lamentela. Si deve scegliere il Writ più semplice
TRESPASS VI ET ARMIS: Eliminato nel 1360 il trespass Vi Et Armis veniva usato per le violenze alla sfera giuridica altrui, lesioni che non dipendevano dalla colpa (LESIONE DIRETTA).

TRESPASS ON THE CASE: Si estesero più che i Praecipe i Trespass (on the case), giudicati dalla giuria e si usava per quelle cause che non potevano rientrare in una forma tipica.. per qualsiasi invasione non autorizzata alla sfera giuridica altrui, ma le circostanze erano ben delimitate (rapporti professionali, impegno preciso..) (LESIONE INDIRETTA) che davano luogo al risarcimento del danno. Altri esempi di trespass tipici : battery, false imprissonement, slander, libel..

Writ con cui si rivendicava un diritto: A DEMAND (forma Praecipe: ordine per lo sceriffo)
Writ con cui si lamentava un torto subito: A PLAINT
Writ of Covenant (forma in praecipe) per il contratto in generale. C’era bisogno di un giuramento (Wagor of law) e di testimoni.
Writ of Debt per inadempimento. C’era bisogno di un giuramento e di testimoni, ma questi testimoni potevano essere poco attendibili. Allora si introdusse la prova del documento scritto munito di sigillo (Seal) contenente la promessa di pagamento (vedi “The Humber Ferry Case” fot. pag. 301 per TRAVESTIMENTO DEI WRITS). Ma una forma più moderna era quella dei trespass. Il problema fu risolto dallo Slade’s Case discusso dal 1597 al 1602 p. 93 libro il quale introdusse il principio della CONSIDERATION.

_PROCEDURA DEI WRITS:

Si iniziava con una narratio dei fatti da parte dell’avvocato, dopodiché il convenuto poteva scegliere varie strade (possibilità del trespass on the case, dove si andava di fronte alla giuria e si doveva provare la diligenza):
General Traverse: no guilty: l’avvocato della controparte nega tutti i fatti, si crea così un contraddittorio. Oppure si possono confermare i fatti e allora diviene una questione di diritto e non si può più tornar sopra sui fatti e allora si dovrà decidere se ammettere il risarcimento dei danni.
Special Traverse: causa di giustificazione (poter fare qualcosa perché, causa di diritto) si ammettono solo alcuni fatti posti dall’attore, altri vengono negati e la giuria poi deciderà.
Confession and Avoidance: questione di diritto: il convenuto ammette i fatti ma ne aggiunge altri che svuotano la pretesa dell’attore; è un rischio perché ammessi i fatti non ci si può più ritornare sopra. La parola tornava all’attore. Così le regole sostanziali venivano fuori lentamente.
Altre tecniche:
Tentative Pleading: gli avvocati si rivolgevano alla corte e ponevano delle domande in via ipotetica al giudice e a seconda della risposta sceglievano quale linea difensiva adottare. Questa tecnica rafforza il ruolo della giurisprudenza.
Tentative Demurrer: i fatti sono provati ma da questi non ne deriva la conseguenza che l’attore ne vuole far derivare. Es. risarcimento del danno. Quindi questione di diritto: non spetta più alle giurie giudicare.

Tratto da DIRITTO PRIVATO COMPARATO di Beatrice Cruccolini
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