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Il contratto


Regolato dall'art. 1321 c.c.
 
Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
 
Possiamo osservare che il contratto è: un negozio giuridico bilaterale, plurilaterale, patrimoniale e tra vivi.

Il codice ci elenca anche quali possono essere gli effetti del contratto, collocandolo tra le fonti delle obbligazioni. Il contratto, una volta costituito, ha degli effetti obbligatori. Esso può anche produrre degli effetti reali, cioè la costituzione o il trasferimento di un qualsiasi diritto, come conseguenza della volontà manifestata dai contraenti alla conclusione del contratto, senza che le parti stesse debbano in seguito compiere alcun altro atto affinché tali effetti si producano. Un esempio tipico è la compravendita.

I contratti possono avere strutture ed effetti diversi tra loro. Sono catalogati secondo diversi criteri:

1. plurilaterali: caratteristica che fa riferimento al numero delle parti; contratti caratterizzati dalla presenza di più parti in cui le prestazioni conferite sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. E' quindi un contratto plurilaterale con comunione di scopo; è l'atto con cui più parti decidono di costruire una società commerciale. Il contratto diviene reale quando si perfeziona con il passaggio del bene.

2. A titolo oneroso: fa riferimento agli effetti prodotti; sono quei contratti nei quali tutte le parti sostengono un sacrificio patrimoniale: hanno un'obbligazione, trasferiscono un diritto. In particolare, sono detti a prestazioni corrispettive. Se poniamo l'esempio di un contratto di società, esso è a titolo oneroso, ma non è a prestazioni corrispettive poiché non vi è una reciprocità nelle attribuzioni. La compravendita è un contratto a titolo oneroso che sinallagmatico (cioè c'è una doppia prestazione, c'è una prestazione e una controprestazione), cioè c'è un nesso tra le prestazioni. Vi sono anche i contratti a titolo gratuito (donazione), dove c'è solo una parte che sostiene un sacrificio economico.

3. Contratto ad effetti obbligatori, sempre in riferimento agli effetti che produce, dove si valutano le obbligazioni che sorgono dalla nascita di questo contratto. Contratti ad effetti reali, cioè che fanno riferimento ai diritti reali, quando c'è il passaggio di un diritto reale, come comprare la casa. Questi contratti producono degli effetti di carattere reale, anche se accompagnati da effetti obbligatori. La compravendita è un contratto ad effetti reali.

4. Contratti reali e contratti consensuali (contratto enel, contratto consensuale poiché io firmo il contratto), cioè che fanno riferimento al modo di conclusione del contratto. In ogni contratto è necessario che entrambe le parti siano d'accordo, che vi sia il consenso di tutte e due le parti; per quanto riguarda il contratto reale, per la sua conclusione, oltre essere necessaria la presenza dei consensi, è necessaria anche la consegna materiale della cosa. Es. il comodato.

5. Contratti tipici, contratti atipici (leasing), che fanno riferimento al contenuto; i contratti tipici sono quelli disciplinati dalla legge, come la permuta; quelli atipici sono quelli il cui contenuto è stabilito dalla volontà delle parti, a condizione che non siano violate delle leggi.

6. A forma libera e a forma vincolata, dove facciamo riferimento alla forma; sono contratti a forma vincolata quelli stabiliti dalla legge e che di conseguenza devono essere redatti come vuole il legislatore, quindi la sua forma è scritta sul codice;

7. Contratti ad esecuzione istantanea e ad esecuzione periodica o continuata, dove si fa riferimento all'efficacia nel tempo. In quelli periodici, come i contratti dei lavoratori precari, il contratto esiste, ma il lavoro non viene svolto tutti i giorni.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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