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L'acquisto della Proprietà nel diritto

Acquisto di proprietà a titolo originario e a titolo derivativo


L’acquisto della proprietà, secondo l’art.922, può avvenire
-a titolo originario qualora vi sia la nascita di un nuovo diritto (caso in cui non vi è più il proprietario precedente della cosa o l’ha abbandonata-> si tratta di cosa di nessuno).
-a titolo derivativo qualora esista una successione di diritto tra 2 soggetti, ossia quando una persona acquista la proprietà di un bene da un'altra persona, che ne era precedentemente proprietaria. Chi trasferisce il diritto è detto DANTE CAUSA, mentre chi lo acquista AVENTE CAUSA.
Per ciò che riguarda l’acquisto a titolo derivativo, il trasferimento di proprietà dal proprietario preesistente a quello nuovo viene fatto tramite contratto, oppure tramite successione se alla morte di un soggetto si attua la vendita dei suoi beni da parte di un altro soggetto. Se però la cosa era di un terzo, e non dei dante causa, e questi la rivendica, l’avente causa non avrà acquistato nulla. Se inoltre la cosa è gravata, per es. da diritti reali, essa si trasferisce all’avente causa, gravata dai medesimi diritti reali-> vale perciò il diritto secondo il quale nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanto egli stesso abbia.


L’occupazione e l’invenzione


I modi di acquisto a titolo originario sono:

Definizione di Occupazione:

presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno. Invece i beni immobili che non appartengono a nessun privato (immobili vacanti) sono di proprietà dello stato, o se situate nelle regioni a statuto speciale, di quest’ultime.
Le cose di nessuno possono essere secondo il CC:
-le cose abbandonate dal proprietario, il quale si è liberato del possesso con l’intenzione di rinunciare alla proprietà (caso particolare: animali mansuefatti che fuggono, il mancato reclamo entro 20 gg presume la rinuncia alla proprietà).
-animali oggetto di pesca; ciò non vale per la caccia perché le esigenze di protezione della natura hanno fatto diventare la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello stato.
-occupazione delle cose altrui (non citata nel CC) è libera se non espressamente vietata da un cartello (es. raccolta dei tartufi nei boschi).
-cose smarrite, cose di cui il proprietario ha perduto il possesso senza rinunciare alla proprietà-> perciò chi trova una cosa mobile restituirla al proprietario o al sindaco del luogo in cui l’ha trovata-> al ritrovatore è dovuto un premio pari a 1/10 della cosa.

Definizione di Invenzione:

riguarda le cose smarrite, che se non denunciate entro un anno, diventano di proprietà del ritrovatore.
Tesoro: ogni cosa mobile di pregio nascosta, di cui nessuno può provare di essere il proprietario. Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo il tesoro è suo; se è fatto da altri ½ del proprietario e ½ al ritrovatore.

L’accessione, l’unione e la commistione, la specificazione


Definizione di Accessione:

ossia quando l’acquisto del diritto di proprietà su di una cosa implica l’acquisto di proprietà su altre cose a questa connesse.
Si conoscono 3 forme diverse:
-accessione di cosa mobile a cosa immobile (ogni bene che venga materialmente unito a un bene immobile diventa di proprietà del proprietario del bene immobile). Nel caso di costruzioni su suolo altrui, all’insaputa del proprietario del suolo, anche se è in buona fede il proprietario ha diritto a tenersi la costruzione pagando la spesa di costruzione o demolendola solo se questo ha costruito in mala fede sul suolo altrui.
-accessione di cosa immobile a cosa immobile: alluvioni (provocano unioni di terre o incrementi al vantaggio del proprietario del suolo, salvo se disposto diverso da leggi speciali);avulsione (se un fiume o torrente stacca una parte di fondo e lo trasporta verso un fondo inferiore o nell’altra riva, il proprietario del fondo al quale si è unito ne acquista la proprietà pagando però un’indennità); alveo abbandonato (i terreni abbandonati dalle acque correnti appartengono al demanio pubblico. Se nel fiume si forma un’isola anch’essa appartiene al demanio pubblico).
-accessione di cosa mobile a cosa mobile: se sono cose mobili appartenenti a diversi proprietari unite (UNIONE) o mescolate (COMMISTIONE)in modo da formare un tutt’uno inseparabile, il proprietario della cosa principale diviene proprietario del tutto pagando all’altro il valore della sua cosa. Se non vi è cosa principale, se possibile ognuno conserva la proprietà della cosa, oppure si avrà comproprietà della cosa in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Definizione di specificazione:

è il modo d’acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore). Se però la materia vale più della manodopera sarà proprietario finale quello della materia, pagando allo scultore la manodopera.


Il possesso di buona fede dei beni mobili


Possesso vale titolo: possesso di buona fede dei beni mobili ossia chi acquista in buona fede il possesso della cosa ne diviene proprietario istantaneamente, tale principio si manifesta in 2 ipotesi:
-acquisto di cosa mobile da non proprietario: colui al quale è venduta una cosa mobile da chi non né è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
-vendita della stessa cosa mobile a più persone: se qualcuno vende la stessa cosa con successivi contratti a diverse persone, ne acquista la proprietà quella che tra esse per prima ha conseguito in buona fede il possesso della cosa (anche se il suo contratto è successivo a quello dell’altra).
L’usucapione
Acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo nel tempo. È irrilevante la buona o mala fede, occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole; la decorrenza parte dal momento in cui il possesso sia sotto gli occhi di tutti. Per i beni immobili il periodo di decorrenza è 20 anni e anche x le universalità di mobili; 10 anni per i beni mobili registrati. Se invece un immobile viene acquistato in buona fede da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà bastano 10 anni-> usucapione abbreviata.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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