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L'adempimento e l'inadempimento delle obbligazioni

L’adempimento delle obbligazioni


L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e con questa, la liberazione del debitore e la soddisfazione dell’interesse del creditore.
L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri:
- Le modalità di esecuzione nella prestazione
Principio secondo il quale nell’adempimento dell’obbligazione il debitore deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè quel grado di attenzione e di cura che ci si attende da un uomo attento e scrupoloso nella gestione dei suoi affari. Sebbene il codice civile formuli in maniera generale tale criterio, è necessario precisare che esso vale solo per quelle obbligazioni che hanno come oggetto prestazioni di fare (obblig. di mezzi). Inoltre la prestazione deve essere eseguita x intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile.
- Il tempo d’esecuzione della prestazione
La prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso il creditore può esigere in qualsiasi momento la prestazione, mentre nel secondo caso il termine fissato x l’adempimento si presume sia a favore del debitore, salvo che non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi.
- Il luogo di esecuzione della prestazione
La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e se non è stato stabilito nulla:
- l’obbligazione di consegnare una cosa det. va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione.
- l’obbligazione di pagare denaro si adempie al domicilio del creditore.
-ogni altra obbligazione a domicilio del debitore.
- La persona che esegue la prestazione
Normalmente è il debitore oppure può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a condizione che non si tratti d’obblig. infungibile. Il creditore che riceve l’adempimento di un terzo può nel momento dell’adempimento surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i diritti che ha verso il debitore: così, il terzo che ha adempiuto diventa sua creditore e potrà pretendere dal debitore quanto ha pagato -surrogazione-.
- Il destinatario dell’adempimento
Di regola l’adempimento va fatto al creditore o alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice. Se il creditore è incapace d’agire, il debitore deve rivolgersi al rappresentante legale (ciò invece non vale per il debitore incapace, al quale è cmq dovuto l’adempimento).
- L’identità della prestazione
Il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta; x tanto il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere una prestazione diversa anche se di valore uguale o maggiore. Se il creditore accetta di ricevere un’altra prestazione ricorre alla figura del datio in solutum: l’obblig. in tal caso si estingue solo se e quando la diversa prestazione viene effettivamente eseguita. Il debitore che adempie a una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza, ossia a una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento. Infine, chi ha più debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare quando paga quale debito intende estinguere.


Le obbligazioni pecuniarie


Prestazione più ricorrente, sono quelle che hanno x oggetto il pagamento di una somma di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Non può esserci impossibilità sopravvenuta x esse perché i soldi sono beni disponibili e fungibili.
In materia di obblig. pecuniarie (o di valuta) si applica il principio nominalistico, secondo il quale il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale ed esattamente x l’importo indicato il che, attesa la sempre più frequente svalutazione monetaria, si traduce in un evidente vantaggio x il debitore (la moneta è presa in considerazione x il suo valore nominale, non x il suo potere d’acquisto).
Esistono nella pratica diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio di svalutazione monetaria (es. clausola oro: mi darai quanti € occorrono x comperare la quantità di oro che oggi si compra con un milione).
Ai debiti di valuta si contrappongono quelli di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (es. risarcire il danno da fatto illecito). Gli interessi sono le prestazioni pecuniarie % e periodiche dovute a chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Sono obbligazioni accessorie perché bisogna corrispondere gli interessi secondo il tasso legale o secondo il tasso più elevato che le parti abbiano convenuto-> sono i cosiddetti interessi compensativi, ossia gli interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine.
Inoltre il codice prevede altre forme di interessi:
-i moratori: se dovuti come risarcimento del danno da un debitore in mora, cioè in ritardo nel pagamento di una somma di denaro.
-i corrispettivi: che rappresentano il corrispettivo del godimento di una data somma di denaro di cui il debitore continua a disporre.
Il tasso dell’interesse è quello che le parti hanno concordato; ove non avessero fissato nulla il tasso è stabilito dalla legge-> interesse legale, il quale è fissato annualmente dal ministro del tesoro. Gli interessi a tasso superiore di quello legale dovrebbero essere pattuiti x atto scritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non sono dovuti invece gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti -anatocismo-. La legge perciò vieta l’anatocismo salvo 2 eccezioni, a condizione che si tratti d’interessi dovuti almeno x 6 mesi:
-quando il pagamento degli interessi sia già domandato giudizialmente
-x effetto di un accordo posteriore alla scadenza degli interessi
-se esistono usi che espressamente li prevedono.


L’inadempimento dell’obbligazione


Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Al prodursi dell’inadempimento ne consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Se però il debitore prova che la mancata prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a cause non a lui imputabili, l’evento imprevedibile e inevitabile che il debitore deve provare x ottenere la propria liberazione è detto caso fortuito (fatalità). X capire meglio esistono vari casi:
- se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di genere è impossibile dimostrare il caso fortuito, nel senso che se si tratta x es. di somme di denaro è cmq possibile procurarseli (prestito).
- se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di specie, può qui risultare la prestazione oggettivamente impossibile. Es. se affonda la nave ricevuta in locazione diventa impossibile restituirla-> in tal caso il debitore può conseguire la propria liberazione, ma deve provare che la prestazione è diventata impossibile x cause a lui non imputabili.
- se si tratta di una prestazione di fare consistenti in prestazioni di mezzi, x es. il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro, qui il fondamento della responsabilità è la colpa-> anche qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile (malattia).
- prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato (scultore) può verificarsi impossibilità soggettiva (es. lo scultore non ha mezzi fin. sufficienti x finire l’opera), ma ciò non libera il debitore dalla responsabilità, ma anche da impossibilità oggettiva (es. sciopero nazionale dei muratori).
- prestazioni di non fare-> il debitore è sempre responsabile.
- casi in cui il debitore è volontariamente inadempiente: se l’inadempimento dipende da cause imputabili al debitore si dice che il debitore è in colpa, se invece è volontariamente inadempiente si dice che è in dolo.


Mora del debitore e mora del creditore


Si ha mora del debitore quando quest’ultimo esegue la prestazione in ritardo. Di regola non basta, perche il debitore sia in mora, solo il mancato adempimento alla scadenza del termine, occorre la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore. Quest’ultima è superflua in diversi casi:
-quando il debitore abbia dichiarato x iscritto di non voler adempiere
-quando si tratta di prestazione a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore
-obbligazioni da fatto illecito
-obbligazioni di non fare
La mora del debitore produce 2 effetti:
- aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile x causa non imputabile al debitore, questi ne risponde lo stesso a meno che non provi che l’effetto della prestazione sarebbe perito lo stesso presso il creditore.
- l’obbligo di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento o del ritardo-> responsabilità contrattuale. Il danno da risarcire è perciò formato da 2 componenti: danno emergente, perdita subita dal creditore, mancato guadagno e lucro cessante, mancato guadagno.
Fra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di casualità: non è risarcibile qualsiasi danno che, in qualche modo, si ricolleghi all’inadempimento, ma solo il danno che ne sia conseguenza diretta.
Per ciò che riguarda la consegna di una somma di denaro, oltre ad essa il debitore dovrà, dal momento in cui è in mora pagare anche i cosiddetti interessi moratori, secondo il tasso legale. Gli interessi moratori valgono come risarcimento del danno x il ritardo, sono sempre dovuti essendo il denaro considerato un bene che x natura produce interessi. Tuttavia il creditore può provare di aver subito un maggior danno rispetto a quello risarcitogli dal tasso legale-> caso del danno da inflazione.
Quando il ritardo nell’adempimento dipende dal comportamento del creditore: l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore o cmq di mettere il debitore in condizioni di poterla eseguire (es. il creditore non prepara il magazzino che il debitore deve consegnare). Il creditore deve, x non essere in mora, compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione-> dovere di cooperazione del creditore all’adempimento del debito. Gli effetti della costituzione in mora del creditore sono:
- L’impossibilità della prestazione sopravvenuta x causa non imputabile al debitore è a carico del creditore
- Non sono più dovuti al debitore interessi sulle somme di denaro
- Sono dovuti al debitore il rimborso x le spese di custodia della cosa e in generale il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora.


Estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento


Tradizionalmente si distinguono in:
SATISFATTIVI: che soddisfano l’interesse del creditore
- Una prestazione diversa nel luogo dell’adempimento accettata dal creditore (datio in solutum)
- La compensazione quando 2 persone sono obbligate l’una verso l’altra, quando cioè ciascuna è al tempo stesso creditore e debitore nei confronti dell’altra: in tal caso i debiti si estinguono fino alla quantità corrispondente.
Può essere: legale, se opera in forza di legge
giudiziale, se opera in forza di provvedimento del giudice
volontaria, se opera x volontà delle parti
- La confusione ricorre quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore (es. il debitore è l’erede del creditore). L’obblig. si estingue perché non si può essere creditori di se stessi. Non c’è però estinzione di confusione nel caso di fideiussione, ossia se chi ha garantito l’adempimento del debito altrui diventa, egli stesso, il soggetto passivo del debito da lui garantito, e anche nel caso della cambiale e dell’assegno ossia il debitore, al quale venga girato il titolo, può a sua volta girarlo ad altri.
NON SATISFATTIVI: che estinguono l’obbligazione senza soddisfare il creditore
- Novazione: estinzione di un’obbligazione x volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa da quella originaria
X l’oggetto-> il consenso del creditore libera il debitore dall’originaria obbligazione (es. pagare una somma di denaro) e ne nasce una nuova con oggetto diverso (trasferimento di un immobile).
X il titolo-> in tal caso cambia il titolo del debito ossia si può passare x es. da titolo di prezzo di vendita a titolo di mutuo con nuove norme, in tal caso sul mutuo che regolano il rapporto.
Se l’obbligazione originaria non esisteva, la nuova obbligazione risulta senza effetto.
- La remissione è la rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. Può consistere in: dichiarazione espressa, restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. Essa estingue l’obbligazione salvo che il debitore, entro un congruo termine, non dichiari di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore da altri).
- Impossibilità sopravvenuta x cause non suscettibili al debitore.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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