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L'annullamento del contratto e le sue conseguenze


L'azione di annullamento può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Vuol dire: se un maggiorenne ha concluso una compravendita con un minorenne e si accorge di aver concluso un pessimo affare, non può poi richiedere l'annullamento adducendo all'incapacità legale dell'altra parte, dal momento che l'annullabilità è prevista solo per la parte più debole.

Una differenza tra l'azione di nullità e quella di annullamento è il fatto che la prima è imprescrittibile mentre la seconda si prescrive in 5 anni.


Prima abbiamo elencato delle situazioni che sono causa di annullabilità; in questo caso queste cause non sono subito operative: infatti la legge prevede che il contraente interessato faccia pronunciare una sentenza dall'autorità giudiziale: sentenza di annullamento del contratto.

Mentre il contratto nullo non produce effetti, quello annullabile se non è annullato con una sentenza, esso può produrre degli effetti come se fosse valido. Deve per forza essere annullato da una sentenza, è necessaria.

La pronuncia dell'annullabilità produce i suoi effetti:
1. tra le parti, in modo retroattivo: cioè eliminando ogni effetto che sia stato prodotto tra le parti fin dall'origine;
2. nei confronti dei terzi, ma solo rispetto a mala fede.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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