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La comunione nel diritto

La comunione nel diritto ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene a 2 o persone.
È una situazione che può verificarsi in un triplice ordine di ipotesi:
- Comunione volontaria
- Comunione incidentale (non dipende dalla volontà dei partecipanti però può essere se si vuole sciolta)
- Comunione forzosa (alla quale non ci si può sottrarre)

Il diritto spettante x ogni comproprietario è rappresentato x quote ideali; esse assegnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione. In linea di principio le quote di partecipazione si presumono uguali (3 partecipanti quota di 1/3). X legge o x volontà esse possono anche essere disuguali fra loro, in base alla somma versata x comperare il bene.

Uso della cosa comune -> ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione economica e deve comportarsi in modo da non impedirne l’uso da parte di ciascun altro partecipante.
Amministrazione della cosa comune -> spetta collettivamente ai partecipanti che deliberano a maggioranza di quote (chi detiene una quota>50% può imporre la propria volontà su quella altrui). Tuttavia x le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione occorre una doppia maggioranza: maggioranza di n° dei partecipanti che rappresentino almeno i 2/3 del valore della cosa. Le deliberazioni amministrative possono essere impugnate dai partecipanti dissenzienti davanti all’autorità giudiziaria e può annullarle.
Atti di disposizione della propria quota -> ciascun partecipante può, senza chiedere alcun consenso, dar via , vendere ecc.. la propria quota.
Atti di disposizione dell’intera cosa comune -> essi richiedono il consenso unanime dei partecipanti.
Ciascuno dei partecipanti può domandare al giudice di pronunciare la divisione della cosa comune, salvo che si tratti di cosa che, se divisa, cesserebbe di servire all’uso a cui è destinata. Il patto fra i partecipanti di restare in comune non può eccedere i 10 anni.
Divisione: si attua se possibile in natura, trasformando le quote ideali in parti fisiche della cosa. Se non è possibile si procede alla sua assegnazione in proprietà solitaria ad uno dei partecipanti che verserà agli altri il valore in denaro della loro quota, o alla sua vendita con conseguente ripartizione del guadagno fra i partecipanti.

Il condominio negli edifici


È una particolare ipotesi di comunione in cui ogni partecipante è proprietario del proprio appartamento e condomino di alcune parti dell’edificio (muri, ascensore, tetto ecc..). Le parti in questione non sono divisibili e quindi la comunione è forzosa. Il condomino non può, rinunciando al proprio diritto sulle parti comuni, esimersi dal contribuire alle spese x la loro conservazione, ciascuno in proporzione alla sua proprietà (valore). Le spese destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne (es. chi abita al pianterreno non paga la conservazione dell’ascensore).
Le deliberazioni sull’amministrazione sono prese da un’assemblea dei condomini regolata dalla legge e se i condomini sono più di 4 è necessario nominare un amministratore, se sono più di 40 deve essere formato un regolamento per le cose comuni.
Multiproprietà: ricorre quando lo stesso immobile viene separatamente venduto a più soggetti (specialmente immobili turistici). A ciascuno è consentito il diritto di godere di tale frazione immobiliare in modo esclusivo, ma x periodi di tempo limitati durante l’anno e valido x molti anni o per sempre. Insomma, si fa a turno con gli altri proprietari-> si discorre di proprietà turnaria. La cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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