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Le fonti delle obbligazioni


Si definiscono fonti delle obbligazioni tutti quei fatti che secondo la legge possono far sorgere dei rapporti obbligatori.
 
1. Il contratto, cioè l'accordo di due o più soggetti;
2. atto illecito, cioè il comportamento doloso o colposo di un soggetto che causa un danno ingiusto ad un altro soggetto;
3. ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni.

Il contratto e il fatto illecito sono fonti generiche di obbligazioni, le altre sono fonti specifiche e tipiche.

A questa categoria appartengono:
1. le obbligazioni che nascono da atti unilaterali;
2. il pagamento dell'indebito;
3. la gestione di affari altrui;
4. l’arricchimento senza causa;
5. le obbligazioni che nascono da testamento.

L'obbligazione è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto, detto debitore, deve tenere un dato comportamento nell'interesse di un altro soggetto, detto creditore.

Gli elementi del rapporto giuridico sono tre:
1. i soggetti, il soggetto attivo, creditore, e quello passivo, debitore;
2. il contenuto che consiste nella prestazione, cioè il comportamento che il debitore deve tenere;
3. l’oggetto, che è dato dal bene, dall'utilità o dal vantaggio che il creditore intende ottenere con l'adempimento.

Questi tre elementi formano il vincolo giuridico in forza del quale il debitore è tenuto a eseguire la prestazione e il creditore ha diritto a pretenderla.
 
L'obbligazione dà al creditore il potere di ottenere giudizialmente quanto gli è dovuto, qualora il debitore non voglia tenere quel comportamento; questo potere è detto “potere di agire in giudizio”. In questo modo, il creditore può avere una sentenza con cui il giudice riconosce l'esistenza del suo diritto e condannerà il debitore ad adempiere. Questo tipo di obbligazione è detta obbligazione perfetta.
 
Quando, invece, parliamo di obbligazioni imperfette, ci riferiamo a tutti quei casi ove non esiste un obbligo giuridico, ma un obbligo di semplice cortesia o amicizia.

Il contenuto del rapporto obbligatorio è costituito dalla prestazione. Essa consiste in un comportamento che il debitore deve tenere per la realizzazione di un dato interesse del creditore. Le caratteristiche sono:
1. deve avere carattere patrimoniale, cioè valutabile in denaro;
2. deve corrispondere ad un interesse del creditore;
3. deve essere possibile, lecita e determinata o determinabile; determinabile materialmente cioè consentita dalla natura delle cose e giuridicamente, consentita dall'ordinamento giuridico.

La prestazione è costituita da:
1. un dare, cioè l'obbligo di consegnare una cosa;
2. un fare, obbligo di svolgere una certa attività;
3. un non fare, cioè astenersi dal tenere un certo comportamento.

La prestazione può essere:
1. fungibile, quando per il creditore è indifferente che essa venga eseguita dal debitore o da un altro soggetto )ad esempio, se io commissiono una società edile per la costruzione di un muro, mi è indifferente che a costruirlo sia il proprietario dell'impresa o un suo operaio);
2. infungibile, quando la prestazione deve per forza essere fatta dal debitore (se io commissiono, tramite un contratto, un noto stilista perché mi disegni il mio abito da sposa, ciò significa che non voglio che l'abito mi venga disegnato da un altro soggetto);
3. istantanea, quando è un'unica azione;
4. continuativa, quando il comportamento si protrae nel tempo;
5. periodica, quando deve essere adempiuta più volte a diverse scadenze.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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