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Mora del creditore

MORA DEL CREDITORE


Il creditore è in mora se non compie il necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione
Il debitore che vuole mettere in mora il creditore deve fare un’offerta formale tramite un pubblico ufficiale che attesta la corrispondenza tra la prestazione offerta e quella dovuta
Se l’obbligazione ha per oggetto somme di denaro, titoli di credito, cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale, altrimenti va fatta per intimazione a ricevere

Il debitore si può liberare:
- Dare cose mobili → eseguendo il deposito (accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato)
- Dare immobili → ottenendo dal giudice la nomina di un sequestratario
- Fare → il debitore ottiene gli effetti della mora ma non si libera finché:
- La prestazione non diventa impossibile
- Il creditore non ha più interesse a ottenere l’adempimento
- L’adempimento non può più essere richiesto in base alla natura della prestazione
- Non interviene la prescrizione

Effetti della mora del creditore:
- Il creditore deve risarcire il danno + spese per la custodia della cosa dovuta
- Il creditore si fa carico dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore
- Al creditore non sono più dovuti gli interessi né i frutti non percepiti dal debitore

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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