Skip to content

Risarcimento del danno

RISARCIMENTO DEL DANNO


Danno = perdita + mancato guadagno → risarcibile se:

- Conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento → NO passaggi intermedi + NO concorso di altri elementi causanti
- Prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (anche imprevedibile se inadempimento doloso)
- Non collegato ad un fatto colposo del creditore (es. non risarcibile se il creditore poteva evitare il danno usando l’ordinaria diligenza; risarcibile ma di meno se il creditore ha contribuito a causarlo)

Causalità adeguata → sono causate da un evento solo le conseguenze che l’evento è idoneo a determinare secondo ciò che accade normalmente
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
Se il debitore è in mora e doveva pagare interessi > tasso legale, allora gli interessi moratori sono calcolati con lo stesso tasso; se invece il debitore non doveva pagare interessi, allora gli interessi moratori sono calcolati con il tasso legale

Clausole di esonero da responsabilità → è nullo il patto che esclude/limita la responsabilità del debitore:
- Per dolo/colpa grave
- Derivante da violazione di obblighi imposti da norme di ordine pubblico

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.