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Risoluzione del contratto per inadempimento

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO


La parte inadempiente deve comunque risarcire il danno
Se si chiede l’adempimento è comunque possibile chiedere la risoluzione, mentre se si chiede la risoluzione non si può più chiedere l’adempimento (perché se chiedo la risoluzione dico che non mi interessa più) 
La risoluzione non si può chiedere se l’inadempimento ha scarsa importanza (es. pago il 99% del dovuto)

La sentenza del giudice è costitutiva perché determina lo scioglimento del contratto. In alcuni casi non serve la sentenza del giudice (al massimo sentenza dichiarativa della risoluzione di diritto):
- Diffida ad adempiere (procedimento monitorio) → atto scritto con cui si intima alla controparte di adempiere entro un certo termine (minimo 15 giorni) oltre il quale il contratto si intenderà risolto
Se non si indica che “scaduto il termine il contratto si intende risolto” significa che la controparte verrà messa in mora ma non verrà risolto il contratto
- Clausola risolutiva espressa → clausola prevede espressamente la risoluzione in caso di inadempimento a determinate prestazioni; è necessario che la parte dichiari di valersi della clausola
- Termine essenziale → se il termine fissato per una prestazione deve considerarsi essenziale (es. consegna dell’abito da sposa); se si vuole comunque ottenere l’adempimento nonostante il termine sia scaduto, bisogna dichiararlo entro 3 giorni

Eccezione d’inadempimento → ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie/offre di adempiere la propria contemporaneamente (es. mi rifiuto di consegnare la moto se lui non mi paga, quindi il mio inadempimento è giustificato dal suo inadempimento)
L’eccezione non può essere opposta se sono stabiliti termini diversi per le prestazioni oppure se, in base alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede

Mutamento delle condizioni patrimoniali → ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della propria prestazione se le condizioni patrimoniali della controparte sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (es. posso smettere di fornirti il gas se tu diventi un poveraccio e quindi è probabile che non mi paghi)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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