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Scioglimento della società semplice

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE


- Decorso del termine di durata
- Conseguimento dell’oggetto sociale/impossibilità di conseguirlo
- Volontà di tutti i soci
- Venir meno della pluralità dei soci, se non ricostituita entro 6 mesi
- Altre cause previste dal contratto (es. viene meno la partecipazione del socio Rossi)

Il verificarsi di una di queste situazioni determina l’apertura della fase di liquidazione →pagamento dei debiti sociali + rimborso dei conferimenti iniziali dei soci + ripartizione dell’eventuale eccedenza tra i soci

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio:
- Morte → erede subentra nella società se lui e gli altri soci sono d’accordo, altrimenti gli altri soci dovranno liquidarlo, cioè attribuirli una somma di denaro corrispondente al valore della quota
- Recesso → il socio dichiara di voler uscire dalla società; se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il recesso è ammesso incondizionatamente, salvo il preavviso di 3 mesi, in tutti gli altri casi è ammesso per giusta causa (es. gli altri soci non collaborano)
- Esclusione → automatica (fallimento personale del socio o richiesta della liquidazione della quota da parte di un suo creditore personale) o decisa dagli altri soci a maggioranza calcolata sul numero dei soci (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici)

Se i soci sono 2, l’esclusione di un socio è decisa dal tribunale su domanda dell’altro socio
Anche in caso di recesso ed esclusione, il socio o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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