SEPARAZIONE LEGALE
Vi è un provvedimento del giudice che pronuncia la separazione
- Separazione consensuale → accordo dei coniugi, anche sui rapporti patrimoniali e sull’affidamento dei figli
Il giudice ha l’obbligo di tentare la conciliazione, poi può solo controllare che i contenuti dell’accordo non siano contrari all’interesse dei figli e del coniuge più debole, dopodiché emana un decreto di omologazione oppure si rifiuta di emanarlo
- Separazione giudiziale → le parti non riescono ad accordarsi ma ciascuna di esse può chiedere la separazione al giudice in presenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o che possono recare grave pregiudizio all’educazione dei figli
Con la separazione legale, il vincolo matrimoniale resta ma cambia il rapporto tra i coniugi:
- NO obbligo di convivenza + assistenza morale e materiale
- Dovere di fedeltà limitato all’obbligo di evitare comportamenti di grave offesa all’altra parte
- La moglie conserva il cognome del marito ma il giudice può autorizzarla a non usarlo o vietarlo su richiesta del marito
- Scioglimento della comunione legale
- Il coniuge che non ha mezzi per mantenersi può chiedere che il giudice stabilisca un assegno di mantenimento o una tantum
- I coniugi conservano i diritti successori
Gli effetti possono essere più sfavorevoli per il coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio (es. NO assegno di mantenimento ma solo alimentare se ne ha bisogno + perdita dei diritti successori)