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Vendita, permuta e contratto estimatorio

La vendita e la permuta


La vendita: contratto a titolo oneroso che ha x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto, contro il corrispettivo di un prezzo. Produce effetti reali: trasferimento della proprietà o di altro diritto dal venditore al compratore x effetto del solo consenso; ed effetti obbligatori: sul compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore grava->
-obbligo di consegnare la cosa al compratore
-obbligo di garantire il compratore dall’evizione (rivendicazione con successo della proprietà della cosa da parte di un terzo), se il compratore subisce l’evizione il venditore dovrà rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno. È esclusa la garanzia dall’evizione qualora sia prevista una clausola sul contratto.
-obbligo di garantire il compratore dai vizi occulti della cosa che la rendano inidonea all’uso o che ne diminuiscano il valore. Deve però trattarsi di vizi occulti-> il compratore non li conosce al momento del contratto. Il compratore ha 8 giorni dalla scoperta x denunciarli e un anno dalla consegna x far valore in giudizio la garanzia-> 2 azioni: redibitoria (x risoluzione contratto e rimborso prezzo)/estimatoria (domanda di riduzione di prezzo)
Qualora il venditore, prima di ricevere il pagamento, voglia la restituzione della cosa può-> deve però essere ancora nelle mani del compratore (15 gg).
La permuta: uguale alla vendita solo che vi è il corrispettivo di altra cosa o diritto (no denaro). Produce effetti reali e obbligatori.


La vendita obbligatoria


Casi nei quali il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto. Il venditore ha l’obblig. di far acquistare al compratore la proprietà del bene venduto-> effetto reale in un momento successivo.
- di cose di genere: la proprietà passa al momento dell’individuazione
- di cose future: la proprietà passa nel momento in cui tali cose verranno ad esistere
- Vendita della speranza: se la cosa non verrà ad esistere non potrà farsi restituire il denaro
- Vendita della cosa sperata: il contratto risulterà nullo
- di cosa altrui: il compratore ne acquista la proprietà nel momento in cui il venditore ne diventa proprietario.
- a rate con riserva di proprietà: consente l’acquisto di un bene dilazionandone il pagamento del prezzo. Il compratore diviene proprietario del bene al momento del pagamento dell’ultima rata.


Il contratto estimatorio


Contratto reale a titolo oneroso ed ad effetti obblig. Con questo contratto un soggetto è legittimato a tenere le cose presso di sé in modo da poterle alienare a terzi senza essere tenuto a pagarne il corrispettivo immediatamente. Il rischio di perimento della cosa grava su di lui e può liberarsi dall’obbligo di pagarne il prezzo restituendo integre le cose (es. resi del giornalaio).

La somministrazione, la concessione di vendita, il franchising, il factoring


La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga contro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (es. erogazione dell’acqua, energia o abbonamento a giornali).
Patti di esclusiva: contratto di somministrazione che intercorre tra produttore industriale (somministrante) e rivenditore dei prodotti (somministrato). Il produttore si obbliga a rifornire continuativamente il rivenditore dei propri prodotti.
- a favore del produttore: il rivenditore s’impegna a mettere in vendita solo i suoi prodotti
- a favore del rivenditore: obbliga il produttore a non vendere nella zona assegnata al rivenditore
Nella concessione di vendita il produttore concedente s’impegna a somministrare al rivenditore concessionario la quantità di prodotti che questi gli richiede. Quest’ultimo dovrà vendere in una zona determinata prestando assistenza ai clienti. Qui però è stabilito il prezzo di vendita e le modalità di vendita e organizzazione interna dal produttore.
Nel franchising il produttore franchisor elabora il piano di mercato dei propri prodotti e il franchisee è il semplice esecutore del piano prefissato e si presenta al pubblico con la stessa immagine del produttore stesso.
Il factoring è un contratto tra factor (imprenditore) e il fornitore di beni nel quale quest’ultimo si obbliga a sottoporre al factor i contratti conclusi o da concludere e il factor approva, valutata la solvibilità dei clienti, i crediti nascenti da tali contratti.
Sarà poi il factor a cedere al fornitore i corrispettivi pattuiti.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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