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Art. 512 c.p.c. : tesi ed interpretazione

Art. 512 c.p.c. : tesi ed interpretazione  



 I. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione (= il merito), il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti (= si instaura un giudizio di cognizione), provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
    II. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

- Tesi a: l'ordinanza in questione è sottoponibile al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi perchè il giudizio che si apre ex art 512 ha ad oggetto non la sussistenza del diritto di credito o del suo ammontare o del privilegio ( diritti sostanziali), ma più semplicemente si contesta il solo diritto al concorso , un diritto meramente processuale.
Da tale impostazione consegue che questa ordinanza, avendo ad oggetto un diritto meramente processuale, non acquista mai il giudicato sostanziale (è legato all'accertamento di un diritto sostanziale). Inoltre avverso la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi non è possibile proporre appello, sarà solo ricorribile per Cassazione.
CRITICA CARRATTA: è la stessa lettera dell'art 512 a definire l'OGGETTO del giudizio come un DIRITTO SOSTANZIALE('sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione' ).
Inoltre non è richiamata l'opposizione agli atti esecutivi nè tantomeno l'art 618.
-TESI CARRATTA in realtà l'art 512 non richiama l'opposizione agli atti esecutivi ma SOLO LE FORME E I TERMINI per questa previsti.
La parentesi cognitiva che si apre ex art 512 è una COGNIZIONE SOMMARIA ('sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti '), che si chiude con ordinanza [il provvedimento del giudice ha la forma dell'ordinanza, pur accertando un diritto sostanziale, proprio perchè la cognizione è sommaria]
Tale ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art 617 II (termine: da proporsi entro 20 gg dalla conoscenza dell'atto e davanti al giudice dell'esecuzione; forma: si apre un giudizio a cognizione piena che si chiude con sentenza). Nonostante l'art 512 parli di impugnazione in realtà siamo di fronte a un'OPPOSIZIONE , è infatti un giudizio sempre in primo grado però a cognizione piena. Avverso la sentenza che chiude tale giudizio saranno esperibili le normali impugnazioni.
SE l'ordinanza non viene impugnata nei termini diviene DEFINITIVA (idoneità ad acquistare l'efficacia di il giudicato).

- Rapporti tra il rimedio del 512 e l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta prima della distribuzione del ricavato dal debitore...
- Tesi a: posto che con il rimedio del 512 si contesta la sussistenza del diritto di natura processuale al concorso, all'esito del procedimento non cisarà mai la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue che tra il 512 e l'opposizione all'esecuzione non c'è interferenz perchè i due giudizi hanno ad oggetto diritti diversi.
-TESI CARRATTA  : c'è identità tra l'oggetto del giudizio ex 512 e quello dell'opposizione all'esecuzione, i due giudizi pertanto non potranno mai convivere.
Tuttavia la controversia sul medesimo diritto di credito potrebbe nascere:
- su iniziativa di un altro creditore intervenuto (nel caso in cui questi agisca in via autonoma si avrà un'ipotesi d connessione oggettiva dei due giudizi, altrimenti potrà agire con un intervento litependente nel processo già instaurato dal debitore.)
- su iniziativa del debitore che non abbia proposto l'opposizione all'esecuzione prima della distribuzione

- Rapporto tra il rimedio del 512 e l'eventuale riconoscimento del credito del creditore intervenuto: il diritto del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione del ricavato a seguito del riconoscimento è suscettibile di contestazione ex 512?
-TESI CARRATTA: il riconoscimento del debitore non equivale all'accertamento del diritto di credito. A seguito del riconoscimento lo stesso debitore o altri creditori potranno quindi richiederne un accertamento giudiziale instaurando una controversia ex 512.
-Tesi a: sostiene che l'oggetto del giudizio ex 512 sia il mero accertamento del diritto alla partecipazione al ricavato, sarà quindi impossibile per il debitore che abbia riconosciuto il credito agire ex 512 contro lo stesso (stesso oggetto). Tale possibilità non è preclusa invece per gli altri creditori concorrenti.
 
  I. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione (= il merito), il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti (= si instaura un giudizio di cognizione), provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
    II. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

- Tesi a: l'ordinanza in questione è sottoponibile al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi perchè il giudizio che si apre ex art 512 ha ad oggetto non la sussistenza del diritto di credito o del suo ammontare o del privilegio ( diritti sostanziali), ma più semplicemente si contesta il solo diritto al concorso , un diritto meramente processuale.
Da tale impostazione consegue che questa ordinanza, avendo ad oggetto un diritto meramente processuale, non acquista mai il giudicato sostanziale (è legato all'accertamento di un diritto sostanziale). Inoltre avverso la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi non è possibile proporre appello, sarà solo ricorribile per Cassazione.
CRITICA CARRATTA: è la stessa lettera dell'art 512 a definire l'OGGETTO del giudizio come un DIRITTO SOSTANZIALE('sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione' ).
Inoltre non è richiamata l'opposizione agli atti esecutivi nè tantomeno l'art 618.
-TESI CARRATTA in realtà l'art 512 non richiama l'opposizione agli atti esecutivi ma SOLO LE FORME E I TERMINI per questa previsti.
La parentesi cognitiva che si apre ex art 512 è una COGNIZIONE SOMMARIA ('sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti '), che si chiude con ordinanza [il provvedimento del giudice ha la forma dell'ordinanza, pur accertando un diritto sostanziale, proprio perchè la cognizione è sommaria]
Tale ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art 617 II (termine: da proporsi entro 20 gg dalla conoscenza dell'atto e davanti al giudice dell'esecuzione; forma: si apre un giudizio a cognizione piena che si chiude con sentenza). Nonostante l'art 512 parli di impugnazione in realtà siamo di fronte a un'OPPOSIZIONE , è infatti un giudizio sempre in primo grado però a cognizione piena. Avverso la sentenza che chiude tale giudizio saranno esperibili le normali impugnazioni.
SE l'ordinanza non viene impugnata nei termini diviene DEFINITIVA (idoneità ad acquistare l'efficacia di il giudicato).

- Rapporti tra il rimedio del 512 e l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta prima della distribuzione del ricavato dal debitore...
- Tesi a: posto che con il rimedio del 512 si contesta la sussistenza del diritto di natura processuale al concorso, all'esito del procedimento non cisarà mai la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue che tra il 512 e l'opposizione all'esecuzione non c'è interferenz perchè i due giudizi hanno ad oggetto diritti diversi.
-TESI CARRATTA  : c'è identità tra l'oggetto del giudizio ex 512 e quello dell'opposizione all'esecuzione, i due giudizi pertanto non potranno mai convivere.
Tuttavia la controversia sul medesimo diritto di credito potrebbe nascere:
- su iniziativa di un altro creditore intervenuto (nel caso in cui questi agisca in via autonoma si avrà un'ipotesi d connessione oggettiva dei due giudizi, altrimenti potrà agire con un intervento litependente nel processo già instaurato dal debitore.)
- su iniziativa del debitore che non abbia proposto l'opposizione all'esecuzione prima della distribuzione

- Rapporto tra il rimedio del 512 e l'eventuale riconoscimento del credito del creditore intervenuto: il diritto del creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione del ricavato a seguito del riconoscimento è suscettibile di contestazione ex 512?
-TESI CARRATTA: il riconoscimento del debitore non equivale all'accertamento del diritto di credito. A seguito del riconoscimento lo stesso debitore o altri creditori potranno quindi richiederne un accertamento giudiziale instaurando una controversia ex 512.
-Tesi a: sostiene che l'oggetto del giudizio ex 512 sia il mero accertamento del diritto alla partecipazione al ricavato, sarà quindi impossibile per il debitore che abbia riconosciuto il credito agire ex 512 contro lo stesso (stesso oggetto). Tale possibilità non è preclusa invece per gli altri creditori concorrenti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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