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Art. 534, la vendita immobiliare ai pubblici incanti

I. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
II. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.( se si tratta di mobili registrati e di valore superiore a 25000 euro).
[pur non essendo qui espressamente previsto si deve ritenere che il debitore non possa presentare offerte]
-Di regola l'efficacia dell'offerta non è subordinata al preventivo deposito della cauzione, nè è imposto al giudice di fissare la misura minima dell'aumento di ciascuna offerta, tuttavia il giudice dell'esecuzione può stabilire nell'ordinanza di vendita, a pena di inefficacia dell'offerta, l'importo dell'eventuale cauzione, il termine entro cui va versata e la misura minima del rilancio.
-Il giudice sceglie tra la determinazione del prezzo di apertura dell'incanto e l'autorizzazione alla vendita al miglior offerente senza determinazione del prezzo minimo, in ragione della natura del bene.
-  Art. 537 'I. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.
-  Art. 538 I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.


Art. 534 bis Delega delle operazioni di vendita
I. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
-  Art. 534 Ter Ricorso al giudice dell'esecuzione
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà
il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza;
 il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
II. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.(opposizione agli atti esecutivi)

ART 552 e ART 553
-ART 552 La disciplina della vendita mobiliare si applica alla vendita forzata di beni presso terzi, salvo quanto previsto dal seguente art.
ART 553 . Se presso terzi sono stati pignorati crediti dell'esecutato:
-Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore  di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 90 gg --> il giudice dell'esecuzione non procederà alla vendita forzata ma assegnerà direttamente il credito al creditore, questa assegnazione determinerà estinzione del credito del creditore solo se in concreto ci sarà il pagamento e quindi sarà soddisfatto (salva esazione)
-Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore--> il giudice autorizzerà la vendita forzata del credito secondo le modalità della vendita forzata mobiliare
   

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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