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Art. 591 Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

I. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle(=non si arrivi alla vendita del bene nè con la vendita senza incanto, nè con quella con incanto nè c'è stata istanza di assegnazione) , il giudice dell'esecuzione dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e ss per un periodo massimo di 3 anni,
-art 592 L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a 3anni (decorso tale termine il giudice promuoverà una nuova vendita forzata) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
oppure
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
II. [nel secondo caso] Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di 1/4 a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
= laddove non venga disposta l'amministrazione giudiziaria  ma si intenda procedere ad un nuovo esperimento di vendita, a diverse condizioni, si riparte dal momento iniziale del provvedimento che autorizza la vendita, con il passaggio obbligato attraberso l'esperimento della vendita senza incanto.
III. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

- il provvedimento con cui il giudice dispone l'assegnazione è un'ordinanza



Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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