Skip to content

ART 608 Bis, Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante


L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
- In via generale la rinuncia era già disciplinata dall'art 629 'Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione  o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti  muniti di titolo esecutivo  rinunciano agli atti.
II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
L'art 608 bis, introdotto dal legislatore del 2005, si riferisce alla più limitata ipotesi di rinuncia intercorsa tra la notificazione dell'avviso ed il rilascio nell'esecuzione con rilascio; nell'esecuzione per consegna è applicabile solo laddove la stessa non si concluda con il primo accesso dell'ufficiale giudiziario.
La norma ha un'effettiva portata innovativa laddove esclude la necessità di un intervento del giudice per il prodursi degli effetti estintivi.
- La normativa in materia di esecuzione per rilascio subisce modifiche e complicazioni quando si tratta di immobili adibiti ad uso di abitazione, nel qual caso devono essere rispettate le disposizioni dell'art 56 l 392/1978 che attribuiscono al giudice che dispone il rilascio il potere di fissare, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore, la data dell'esecuzione entro il termine massimo di 6 mesi o, in casi eccezionali di 12 mesi, dalla data del provvedimento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.