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Art. 815, Ricusazione

Art. 815, Ricusazione



ART 815 Ricusazione  (si applica ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs n 40/2006. Alle domande proposte prima si applica la vecchia disciplina la quale consisteva in un richiamo all'art 51, era quindi possibile la ricusaz anche nell'ipotesi di esistenza di gravi ragioni di convenienza)
MOTIVI tassativamente elencati :
Un arbitro può essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
+ art 832 V prevede che i regolamenti arbitrali precostituiti possano prevedere ulteriori motivi di ricusazione in aggiunta a quelli previsti dalla legge.


PROCEDIMENTO:
La legittimazione spetta ad entrambe le parti tuttavia' una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina' (per principio di autoresponsabilità)
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (l'assunzione di sommarie informazioni è solo eventuale ).
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

EFFETTO:
La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
(la vecchia disciplina prevedeva invece un duplice effetto: la sospensione del termine per la pronuncia del lodo e, eventualmente nell'ipotesi in cui l'istanza fosse stata accolta, l'interruzione dello stesso termine per la necessità che l'arbitro ricusato venisse sostituito).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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