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Art. 818, Le misure cautelari

Art. 818, Le misure cautelari

Art. 818 Provvedimenti cautelari
Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
= La tutela cautelare dei diritti devoluti alla cognizione arbitrale deve essere richiesta al giudice dello Stato.
Tale scelta non dipende dalla natura dell'arbitrato, è una scelta di politica legislativa.
 - art 669 quinquies (competenza)
- art 669 octies:
Per i provvedimenti cautelari a strumentalità forte, comma V 'Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.'
In difetto di tale attività i provvedimenti cautelari conservativi perdono la loro efficacia.
Per i provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata, l'onere di introdurre il giudizio arbitrale nel termine indicato, a pena della inefficacia della misura cautelare concessa, non sussiste.
- art 669 nonies (ipotesi di inefficacia della misura cautelare concessa)
Tra le varie ipotesi: IV comma Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale  che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
- art 669 decies (revoca e modifica)
- art 669 terdecies (reclamo)
- art 669 duodecies (procedimento di attuazione)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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