Skip to content

Caratteristiche del pignoramento immobiliare

Caratteristiche del pignoramento immobiliare

Nel pignoramento immobiliare vi è uno sfasamento cronologico tra la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e la relativa trascrizione nei pubblici registri per l’opponibilità a terzi del pignoramento:
- momento costitutivo del pignoramento e esplicazione dei suoi effetti nei confronti del debitore =  sin dal momento della notifica del pignoramento
- esplicazione degli effetti del pignoramento verso terzi = ad essi il pignoramento è opponibile solo dopo la trascrizione.
La notificazione dell’atto di pignoramento di beni immobili quindi, ex art. 555 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c., non è preliminare, ma costitutiva del pignoramento; solo in funzione dichiarativa, per la produzione degli effetti ulteriori verso terzi, è necessaria la successiva trascrizione nei registri immobiliari (utile anche per la risoluzione dei conflitti tra coloro che vantino titoli di acquisto sul bene).
[la trascrizione attiene agli effetti sostanziali del pignoramento: per gli immobili l’opponibilità di tutti gli atti di disposizione al creditore pignorante e ai creditori intervenuti è subordinata alla circostanza che tali atti siano stai trascritti prima del pignoramento, analogamente anche per i beni mobili l’opponibilità è condizionata dall’anteriorità della data certa ex art. 2704 c.c. (salvo per le alienazioni anteriori al pignoramento per le quali è sufficiente anche la trasmissione del possesso).]
Il codice quindi prevede la notifica al debitore, con l’immediata trascrizione a cura dell’ufficiale giudiziario o del creditore procedente di un atto in cui si indicano i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e si ingiunge al debitore o al terzo obbligato di astenersi da qualsiasi attività diretta a sottrarre quei beni alla garanzia del credito per cui si procede.
Oggetto del pignoramento:
La prima imprescindibile condizione per l’assoggettamento all’espropriazione dei diritti reali immobiliari è la loro trasferibilità. Sono assolutamente impignorabili i diritti intrasferibili per legge, come i diritti di uso e abitazione; sono relativamente impignorabili le servitù, che non possono essere oggetto di espropriazione separatamente dal fondo dominante; sono invece pignorabili tutti i diritti reali immobiliari trasferibili, come la proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi e diritto di superficie.
La seconda condizione è quella del rispetto della individualità impressa dal proprietario ed è presente in ogni forma di espropriazione, essa comporta il divieto di frazionare con l’atto di pignoramento un determinato immobile.
Estensione del pignoramento:
Estensione del pignoramento immobiliare agli accessori, pertinenze e frutti della cosa = ex lege a norma dell’art. 2912c.c.:
il custode dell’immobile pignorato viene costituito ex lege custode degli accessori, delle pertinenze e dei frutti, egli è tenuto a rendere il conto della sua gestione anche di essi nelle forme previste per l’amministratore giudiziario.
Estensione del pignoramento dall’immobile ai mobili che lo arredano (art.556) = si procede su richiesta del creditore, allorchè sussistano ragioni di opportunità, ma non vi è alcuna verifica da parte dell’ufficiale giudiziario o del giudice dell’esecuzione, esse potranno essere contestate dal debitore tramite la limitazione dei mezzi di espropriazione, o tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in caso di eccesso del cumulo, parimenti legittimati a proporre opposizione sono i creditori titolari di privilegio o altro diritto di prelazione sui beni mobili). L’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e i mobili (poiché si tratta di un cumulo facoltativo di espropriazione), il pignoramento insieme con l’immobile anche dei mobili richiede necessariamente la redazione di un verbale in cui l’ufficiale giudiziario descrive le cose pignorate. Il verbale è anche necessario per la nomina del custode, che non discende, per i mobili che arredano l’immobile, ex lege dall’art. 559, ma richiede un atto di designazione da parte dell’ufficiale giudiziario.
L’art. 2911 c.c. prevede un ulteriore limite nella scelta dei beni da pignorare per il creditore titolare di un diritto reale di garanzia: il creditore ipotecario (o munito di altro privilegio speciale) non può sottoporre a esecuzione soltanto gli immobili del debitore che non siano vincolati dalla garanzia specifica; ciò al fine di tutelare i creditori chirografari da abusi da parte dei creditori ipotecari, che potrebbero tentare di soddisfarsi prima sui beni non vincolati e solo per l’eventuale residuo credito sui beni ipotecati.
Come conseguenza della violazione di tale divieto sono previste 2 soluzioni:
1    la disposizione sarebbe una particolare ipotesi di impignorabilità relativa e alla sua violazione conseguirebbe la nullità del pignoramento, da far valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.
2    l’impignorabilità relativa dovrebbe farsi valere con opposizione ex art. 617 c.p.c.
Tuttavia un controllo successivo è riconosciuto al giudice dall’art. 558 c.p.c.: egli può ridurre il pignoramento oppure sospendere l’espropriazione dei beni non vincolati fino al compimento della vendita degli immobili ipotecati, quindi l’espropriazione dei beni non ipotecati resta di fatto subordinata all’incapienza dei beni gravati da privilegio, pur mancando una norma espressa in tal senso.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.