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Definizione dell'Unione di pignoramenti

Definizione dell'Unione di pignoramenti


a) l’UNIONE DI PIGNORAMENTI può configurarsi solo nell’espropriazione mobiliare, in quanto solo in questo caso può accadere che nel corso delle operazioni di ricerca delle cose da pignorare condotte da un ufficiale giudiziario, sopraggiunga un secondo ufficiale giudiziario, su istanza di altro creditore, per svolgere un’analoga attività esecutiva. In tale ipotesi il secondo ufficiale giudiziario deve continuare insieme al primo le operazioni da quest’ultimo iniziate e ancora in corso. In realtà di tratta di un unico pignoramento, sia perché ha oggetto gli stessi beni, sia perché viene redatto dai 2 ufficiali giudiziari un unico processo verbale. Si producono gli stessi effetti dell’unico pignoramento effettuato su istanza di più creditori, la sola differenza è data dall’ambito di applicabilità di quest’ultimo che può aver luogo anche nell’espropriazione immobliare. I creditori hanno gli stessi poteri di quelli muniti di titolo esecutivo che intervengono nel processo : partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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