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Definizione di arbitrato internazionale

Il legislatore del 1994 aveva introdotto, sulla scia della  Convenzione europea stipuata a Ginevra nel 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, alcune disposizioni speciali per gli arbitrati che, pur di nazionalità italiana, risultassero caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento con altri ordinamenti. Il previgente art 832  individuava gli elementi di internazionalità rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina speciale in un citerio alternativi: 'alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce'.
La disciplina speciale contenuta nei successivi articoli si caratterizzava da un lato per l'attenuazione del formalismo dei normali procedimenti arbitrali attraverso l'ampliamento dei poteri delle parti, dall'altro per la particolare garanzia alla stabilità della decisione arbitrale (per soddisfare le esigenze di cellerità e certezza che contraddistinguno il mondo del commericio internazionale).
[es.abrogato art 833 Forma della clausola compromissoria: La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
II. È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.= era legittima la clausola stipulata per via di un semplice rinvio espresso ad altro documento, inoltre basta conoscibilità
es.abrogato art 838 il lodo internaz non era impugnabile per nullità dovuta all'inosservanza delle regole di diritto, per revocazione e per opposizione di terzo
es le parti potevano scegliere il diritto applicabile al merito della controversia (ex art 834) e la lingua dell'arbitrato (art 835)...]

Il legislatore del 2006 ha abrogato internamente il capo dedicato all'arbitrato internazionale e la relativa disciplina speciale.
L'unica norma che ancora conferisce rilevanza a quello che costituiva l'elemento soggettivo di estraneità nel vecchio art832 è il capoverso dell'art 830 (vedi sopra), per il resto tutte le altre norme che rievocano la vecchia disciplina trovano applicazione per ogni arbitrato, a prescindere dalla sussistenza di elementi di estraneità.
La qualifica di 'internazionale' è oggi attribuibile a quell'arbitrato italiano che, attenendo a controversie sorte o che potrebbero sorgere da operazioni di commericio internazionale, tra persone fisiche o giuridiche aventi, al momento della conclusione della convenzione, la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi, ricada nella sfera di applicazione della Convenzione europea stipuata a Ginevra nel 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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