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I limiti di pignorabilità delle cose mobili

I limiti di pignorabilità delle cose mobili

Accanto a beni assolutamente inalienabili ci sono beni astrattamente idonei a formare oggetto di atti di disposizione volontaria del soggetto, ma che, per la loro destinazione, sono esclusi per legge, in modo assoluto o in modo relativo alla qualità del debitore o alla condizione del bene, dal’assoggettamento all’espropriazione forzata.
1    Art.514 c.p.c. COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI questa impignorabilità deriva essenzialmente dalla destinazione del bene, può essere fatta valere solo dal debitore nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.615, c2, c.p.c. (= è una vera e propria inalienabilità).
Cose sacre e necessarie all’esercizio del culto, l’anello nuziale e le cose indispensabili per la vita del debitore  (vestiti, tavoli, sedie, armadi, frigoriferi…), i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia, armi e oggetti per l’adempimento di un pubblico servizio, decorazioni al valore e scritti di famiglia, tranne quelli che sono parte di una collezione.
2    art. 515 e 516 c.p.c. COSE MOBILI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI
tale relatività deriva dalla particolarità del bene.
 La relatività quoad obiectum è causata dalla sussistenza di un rapporto pertinenziale, come ad es. le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso, le quali possono essere pignorate separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri mobili; la relatività quoad obiectum ac tempus riguarda i frutti che non possono essere pignorati separatamente dall’immobile se non nelle ultime 6 settimane anteriori alla loro maturazione; la relatività quoad tempus riguarda solo i bachi da seta (!) quando sono sui rami per formare il bozzolo (!).
3    IMPIGNORABILITA’ DIPENDENTE DALL’INALIENABILITA’ DELLA COSA può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e non è pregiudicata dalla eventuale vendita forzata.
    Si tratta dei beni demaniali dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, dei beni indisponibili dello Stato o degli altri enti pubblici in genere, degli edifici di culto e dei beni degli enti ecclesiastici…
 
L’inalienabilità che tragga origine da una convenzione tra gli interessati (ad es. in materia societaria) non è opponibile al terzo che espropria il bene del debitore.
+ A seguito delle modifiche intervenute nel 2006, l’art.515, c3, c.p.c. prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili al debitore-lavoratore per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, purchè il presumibile valore degli ulteriori beni risulti inferiore al credito per cui si procede (residualità). Possono giovarsi di questa disp. solo i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori, compresi i coltivatori diretti del fondo. Il limite alla pignorabilità non si applica se sia debitore una società o quando nell’attività svolta dal piccolo imprenditore non sia prevalente il lavoro proprio sul capitale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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