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Il perfezionamento del pignoramento presso terzi


Il pignoramento si perfeziona nel momento della notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario; da tale momento si producono tutti gli effetti sia per il debitore che per il terzo, con conseguente indisponibilità del credito e assoggettamento del terzo agli obblighi del custode.
Tali effetti non sono meramente prelimanari di un pignoramento qualificato come fattispecie a formazione progressiva che si perfezionerebbe con l'accertamento del diritto del debitore, ma sono gli effetti propri del pignoramento.
Riguardo il grado di certezza che il legislatore pretende circa l’effettiva esistenza del diritto del debitore, nel caso del pignoramento presso terzi si esigerebbe un grado di certezza maggiore, offerto dall’accertamento che deriva dalla “confessione del terzo” e che è equivalente a quello della sentenza; il minor grado di certezza che si esige nell’espropriazione mobiliare e immobiliare sarebbe compensato dalla possibilità di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. da parte del proprietario. Tale risulatato di certezza è quindi estraneo e successivo al pignoramento e ai suoi effetti anche nell’espropriazione mobiliare e immobiliare, infatti si può risolvere il problema della certezza solo con la proposizione dell’opposizione di terzo e nell’espropriazione presso terzi con il giudizio per la dichiarazione del terzo.]

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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