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Il pignoramento mobiliare presso il debitore, art. 2910 c.c.


Art. 2910 c.c. “la ricerca dei beni del debitore da espropriare deve essere effettuata secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”, che per l’espropriazione mobiliare sono contenute nell’art. 513 c.p.c.
Esigenza di una duplice operazione:
a)    la prima destinata a individuare entità materiali che siano beni in senso giuridico
L’ufficiale giudiziario deve rispettare l’individuazione di bene già realizzata dal debitore, deve cioè rispettare la destinazione della cosa in senso giuridico, cioè come bene, già effettuata (es non può pignorare singole pagine di un libro se la separazione delle stesse non sia avvenuta prima del pignoramento, altrimenti creerebbe nuovi beni)
b)    la seconda volta a identificare tra questi beni quelli che possano costituire, ai sensi dell’art. 2910 c.c., oggetto dell’esecuzione.
Nella seconda operazione invece l’ufficiale giudiziario, nella ricerca delle cose da pignorare, deve identificare i beni di proprietà del debitore e, cmq, assoggettabili all’esecuzione. (compimento di un’attività valutativa da parte dell’ufficiale giudiziario.)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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