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La fase espropriativa: vendita e assegnazione forzata

La fase espropriativa: vendita e assegnazione forzata

La disciplina parallela dei due istituti si spiega con il fatto che essi sono posti al momento culminante della fase espropriativa.
La vendita forzata conclude la trasformazione del bene strumento (i beni pignorati) in bene-fine (una somma di denaro) ma è distinta dalla fase satisfattiva nella quale viene effettuata la distribuzione della somma ricavata ai creditori.
Nell'assegnazione, invece, i due momenti coincidono con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione con la quale i beni strumento vengono trasformati nel bene dovuto e c'è soddisfazione del creditore.
IIn ogni caso c'è la trasformazione dei beni pignorati in una somma di denaro su cui si soddisferà il creditore e si pagheranno le spese.

Problema: natura della vendita e dell'assegnazione forzata.
-Teoria contrattuale: assimila la vendita forzata e la vendita volontaria, entrambe raggiungono lo stesso risultato economico, ossia la trasformazione dei beni strumento in bene fine. Prescinde quindi dalla sussistenza o meno della volontà.
-Teoria pubblicistica: il trasferimento coattivo della vendita forzata si ricollega esclusivamente all'atto dell'organo pubblico.
CRITICA: entrambe le suddette tesi cadono nello stesso errore, considerare la vendita forzata come un istituto autonomo rispetto al procedimento di espropriazione forzata.
In realtà il trasferimento coattivo (prescindente dalla volontà del debitore) si inserisce in un procedimento e lo conclude, con effetti positivamente stabiliti nel nostro codice civile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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