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Le attvità preliminari

Le attvità preliminari


NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AL DEBITORE

ART 479 Può avvenire separatamente o contestualmente alla notificazione del precetto, tranne che per le scritture private autenticate, per le cambiali e gli altri titoli di credito per le quali la notificazione deve essere obbligatoriamente congiunta in ragione dell'obbligo di trascrizione nel precetto.
Il titolo esecutivo può essere fatto valere anche nei confronti:
- degli eredi del debitore.
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di una società a responsabilità illimitata è utilizzabile contro i soci (Cass.)
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di un condominio è utilizzabile contro i singoli condomini limitatamente alle rispettive quote condominiali (Cass.)

ATTIVITA' PRELIMINARI: NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO AL DEBITORE

NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO AL DEBITORE

In dottrina si discute circa la natura del precetto: alcuni sostengono sia un atto stragiudiziale sulla base degli artt 479-480, altri invece sostengono sia un atto interno al processo esecutivo in quanto sarebbe altrimenti incomprensibile l'opposizione all'esecuzione contro il precetto prevista dall'art 615.
In ogni caso il precetto ha l'effetto sostanziale di interrompere la prescrizione (art 2943cc)
Il precetto è da considerarsi una domanda?No perchè  manca la richiesta al giudice di dare attuazione alla pretesa del creditore, si rivolge infatti solo al debitore. Tra l'altro in virtù di un unico precetto si possono promuovere più espropiazioni.
La funzione del precetto è quella di individuare la pretesa attuale del soggetto che intima di adempiere, con l'avvertimento che 'in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata'. Mette quindi in condizione il debitore da un lato di effettuare l'adempimento spontaneo che preclude l'esecuzione coattiva, dall'altro di promuovere eventuali contestazioni in ordine alla pretesa attuale contro di lui avanzata e quindi all'esecuzione minacciata.
-Il precetto è un atto neutro, ciò sta a significare che legittima ad intraprendere una qualsiasi forma di espropriazione (o più forme cumulativamente).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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