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Deroga speciale alla competenza per materia o per valore

Deroga speciale alla competenza per materia o per valore: connessione tra domanda principale dell’attore e domanda di garanzia del convenuto


L’ART. 32 CPC, rubricato "Cause di garanzia" stabilisce che «LA DOMANDA DI GARANZIA [Dal punto di vista sostanziale, oggetto di peculiari domande di risarcimento del danno possono le garanzie reali, quale la garanzia per evizione totale della cosa (comprata); e le garanzie personali, quale la fideiussione! Accanto a questo duplice fenomeno della c. d. garanzia propria, per cui il diritto ad essere garantiti sorge dallo stesso rapporto sostanziale, esiste quello della c. d. garanzia impropria, per cui il diritto ad essere garantiti sorge da un altro rapporto sostanziale: tipico esempio di garanzia impropria sono le c. d. vendite a catena, per cui, dato che il bene comprato è affetto da vizi, il compratore chiama in causa il venditore, che, a sua volta, chiama in causa il grossista e/o il produttore. Secondo la giurisprudenza, nelle peculiari ipotesi di garanzia impropria non trova applicazione l'ART 32 CPC] PUÒ ESSERE PROPOSTA (dal convenuto in giudizio nei confronti di un soggetto garante, terzo al processo pendente, che può essere il venditore - nel caso di garanzia reale -, o il fideiussore - nel caso di garanzia personale -) AL GIUDICE COMPETENTE PER LA CAUSA PRINCIPALE AFFINCHÉ SIA DECISA NELLO STESSO PROCESSO. QUALORA ESSA (cioè la domanda di garanzia) ECCEDA LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO, QUESTI RIMETTE ENTRAMBE LE CAUSE AL GIUDICE SUPERIORE (cioè al tribunale), ASSEGNANDO ALLE PARTI UN TERMINE PERENTORIO PER LA RIASSUNZIONE».

ESEMPIO - CUMULO TRA DOMANDA PRINCIPALE E DOMANDA DI GARANZIA REALE : La tipica garanzia reale è la c. d. garanzia per evizione totale della cosa EX ART. 1483.1 C. C., secondo cui «SE IL COMPRATORE SUBISCE L’EVIZIONE TOTALE DELLA COSA PER EFFETTO DI DIRITTI CHE UN TERZO HA FATTI VALERE SU DI ESSA (In altre parole, l’evizione totale si ha quando il compratore è privato dell’intera cosa acquistata, in conseguenza della pronuncia del giudice che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio del terzo che vanta sulla cosa un diritto di proprietà), IL VENDITORE È TENUTO A RISARCIRLO DEL DANNO A NORMA DELL’ARTICOLO 1479»; inoltre, EX ART. 1485.1 C. C., è stabilito che «IL COMPRATORE CONVENUTO DA UN TERZO CHE PRETENDE DI AVERE DIRITTI SULLA COSA VENDUTA, DEVE CHIAMARE IN CAUSA IL VENDITORE. QUALORA NON LO FACCIA E SIA CONDANNATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PERDE IL DIRITTO ALLA GARANZIA, SE IL VENDITORE PROVA CHE ESISTEVANO RAGIONI SUFFICIENTI PER FAR RESPINGERE LA DOMANDA».
Secondo il dettato normativo letterale, quindi, si hanno due processi separati, di cui il primo - in ordine temporale -, intentato dall’attore terzo proprietario contro il convenuto acquirente, condanna il compratore a restituire la cosa comprata ad un terzo proprietario; ed il successivo, intentato dall’attore compratore contro il convenuto venditore, condanna il venditore al risarcimento del danno!

Tuttavia, il compratore, convenuto in giudizio dal terzo acquirente, può in tale sede già proporre la domanda di garanzia nei confronti del venditore, facendola confluire, insieme alla domanda principale, in un c. d. simultaneus processus EX ART. 32 CPC; in questo modo, qualora sia accertato il diritto di proprietà del terzo nei confronti del bene acquistato e, di conseguenza, il convenuto compratore sia condannato a consegnarglielo, quest’ultimo ha già anche il titolo nei confronti del venditore per avere il risarcimento del danno EX ART. 1483.1 C. C., evitando di incorrere nella perdita di tale proprio diritto di garanzia EX ART. 1485.1 C. C.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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